(1) Nel primo anno d'applicazione, la domanda sarà presentata alla Provincia autonoma - Ripartizione per le Attività Sociali - entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
(2) Le spese straordinarie saranno considerate a partire dal 1° gennaio 1997, solo per il personale di cui all'articolo 2, sostituito dopo il 1° gennaio 1997.
(2/bis) Le spese straordinarie di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 2, sono ammesse a partire dal 1° gennaio 1998. 6)
(3) Nel primo anno d'applicazione, gli enti o le associazioni di cui all'articolo 1, rilevano il numero del personale effettivamente assunto in sostituzione dei dipendenti in aspettativa dal 1° gennaio 1997, ed, in seguito a tale rilevazione, stimano la presumibile spesa per l'anno 1997.
(4) Nel primo anno di applicazione gli enti e le istituzioni pubbliche assistenziali rilevano i costi probabili, derivanti dalla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro dei propri dipendenti ai fini dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 2. La relativa domanda è presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 7)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come decreto della Provincia.