Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.
(1) La commissione consultiva, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, compie un esame di merito delle domande e si esprime sul loro accoglimento o non, nonché sull'ammontare del contributo. Il parere della commissione viene comunicato direttamente all'interessato da parte della Ripartizione competente.
(2) In sede di esame della domanda la Commissione consultiva verifica inoltre se vi esistono in provincia delle offerte formative che per qualità e contenuto siano corrispondenti a quella oggetto della domanda. Nell'ipotesi di offerte corrispondenti il contributo viene negato. Ove invece esistessero delle offerte non pienamente corrispondenti ma comunque assimilabili, di ciò si tiene conto nella determinazione dell'ammontare del contributo.
(3) La Commissione consultiva è convocata periodicamente dal suo presidente che a sua volta fissa la data di convocazione in maniera tale che nessuna domanda rimanga inevasa per oltre 60 gg.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.