Pubblicato nel B.U. 6 maggio 1997, n. 21.
(1) L'acquisto dell'abbigliamento di servizio può essere effettuato in economia dalle singole ripartizioni e dagli uffici periferici da loro delegati ai sensi della normativa provinciale sui servizi in economia. È in facoltà della Giunta provinciale attribuire tale competenza per le determinate categorie di personale ad uffici centrali.
(2) I servizi di cui al comma 1 tengono per i singoli dipendenti una scheda individuale, sulla quale vengono annotati i capi consegnati, la data della consegna e la data prevista per il rinnovo.
(3) L'abbigliamento, prima di essere distribuito agli aventi diritto, è debitamente contrassegnato.