Pubblicato nel B.U. 6 maggio 1997, n. 21.
(1) L'Amministrazione provinciale fornisce al personale per esigenze di servizio, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza e delle mansioni effettivamente esercitate, un abbigliamento di servizio. Il relativo abbigliamento è individuato nell'allegato al presente regolamento.
(2) È considerato abbigliamento di servizio:
(3) L'assegnazione di tale abbigliamento al personale provinciale avviene nei limiti di disponibilità del bilancio, e non costituisce in alcun modo integrazione del trattamento economico.