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In vigore al: 21/11/2014

k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 471)
Regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della scuola superiore di sanità

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.

Ordinamento didattico

(1) Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di apprendimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II° anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, volte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10 per cento del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate all'apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio del Corso può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

(2) Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i moduli, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti, a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per operare autonomamente nell'ambito della tecnologia ortopedica effettuando la costruzione, l'adattamento e l'applicazione di protesi, ortesi e di ausilii sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

(3) Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma: Settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, I07X Meccanica applicata alle macchine, I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine, I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, I10X Tecnologia e sistemi di lavorazione, I14A Scienza e tecnologia dei materiali, I26B Bioingegneria chimica, I26A Bioingegneria meccanica, M11E Psicologia clinica.

(4) Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è volto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

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ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
ActionActionj) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
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ActionActionl) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
ActionActionm) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46 
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
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