Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.
(1) Il corso di diploma per dietista ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ai sensi dell'articolo 11/ter del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con la legge 21 giugno 1995, n. 236 ed il rilascio del titolo di "Dietista".
(2) Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità proprie le funzioni di tecnico di dietologia e dietetica applicata nell'ambito epidemiologico, tecnologico e clinico, ai sensi del D.M. 14.09.1994, n. 744.