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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)
Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 7 (Alloggi agrituristici)

(1)  L’ospitalità stagionale in edifici siti sul fondo dell'imprenditore agricolo e la somministrazione di pasti agli ospiti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, sono attività disciplinate dalle disposizioni della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e dal presente regolamento. 9)

9)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 16 settembre 2013, n. 26.