In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)
Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 5 (Prezzi)

(1) 7)

(2)  La prima comunicazione dei prezzi va fatta contestualmente alla denuncia dell'attivitá ricettiva.

(3)  Possono essere comunicate due serie di prezzi da applicarsi in determinati periodi stagionali dell'anno.

(4)  Qualora nel territorio comunale in cui si intende svolgere l'attività non esista un'organizzazione turistica locale legalmente riconosciuta, la comunicazione dei prezzi va fatta al comune.

7)
L'art. 5, comma 1, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.P. 16 settembre 2013, n. 26.