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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)
Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 4 (Requisiti minimi)   delibera sentenza

(1)  In caso di servizio di alloggio in camere, deve essere previsto almeno un locale bagno completo per gli ospiti. Ogni appartamento deve essere dotato di un locale bagno completo.

(2)  Il locale bagno completo è dotato di lavabo, WC, vasca da bagno o doccia, specchio con presa di corrente, acqua corrente calda e fredda, asciugatoio da bagno, asciugamano e riserva di carta igienica.

(3)  L'arredamento minimo delle camere da letto è costituito da: letto, tavolino, armadio, comodino o equivalente, lampada o appliques da comodino, illuminazione normale, cestino rifiuti e, per le camere senza bagno, lavabo con acqua corrente calda e fredda e specchio con presa di corrente.

(4)  La cucina o il posto di cottura negli appartamenti devono essere dotati almeno di mobilio da cucina, fornello, lavello, frigorifero e portarifiuti.

(5)  Gli appartamenti devono essere dotati almeno di tavolo da pranzo, sedie, stoviglieria, pentolame, posateria, in proporzione al numero dei letti, nonché dell'usuale occorrente per la pulizia.

(6)  Le camere da letto negli appartamenti non devono essere dotati di tavolino e di specchio con presa di corrente.

massimeDelibera N. 675 del 27.02.2006 - Approvazione del catalogo die criteri per la classificazione delle aziende di affitto di camere ed appartamenti per ferie