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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

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1)
Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 2 (Servizi)

(1)  Devono essere prestati almeno i seguenti servizi, compresi nel prezzo:

  1. pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana; per gli appartamenti per ferie è prescritta la sola pulizia finale;
  2. cambio della biancheria, anche da bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
  3. fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento ed eventualmente gas. 5)
5)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 20 agosto 1997, n. 27.