Pubblicato nel B.U. 26 marzo 1996, n. 15.
(1) L'installatore del sistema di recupero dei vapori rilascia al titolare dell'autorizzazione per l'impianto di distributore una dichiarazione attestante che l'installazione del sistema stesso è stata effettuata seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante, integrata dai risultati delle prove funzionali con verifica della portata di recupero.
(2) Il controllo funzionale e la verifica della portata di recupero devono essere eseguiti con periodicità annuale sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione per il distributore ed i risultati devono essere riportati in un apposito registro custodito presso il distributore di carburante.4)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 8 aprile 1997, n. 10.