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In vigore al: 21/11/2014

n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 571)
Regolamento sul lavoro a tempo parziale per il personale provinciale

1)

Pubblicato nel B.U. 9 gennaio 1996, n. 2.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale provinciale che viene emanato nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legge statale 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modifiche ed integrazioni.2)

2)

L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 23 marzo 1998, n. 8.

[Art. 2 ( Definizione)

(1) Ai fini del presente regolamento è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale:

  1. il rapporto di servizio con un orario di lavoro del cinquanta per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno;
  2. il rapporto di servizio con un orario di lavoro del settantacinque per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno.

(2) Nell'ambito dei servizi scolastici è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio con un numero di ore di insegnamento o di impiego corrispondente a non meno del trenta per cento del limite massimo dell'orario previsto per il corrispondente personale a tempo pieno. Per il personale dei ruoli dell'amministrazione scolastica valgono le disposizioni del comma 1.

(3) L'orario di lavoro del personale a tempo parziale viene arrotondato in modo uniforme per difetto o per eccesso all'ora piena.]3)

3)

Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.

Art. 3 (Posti a tempo parziale)

(1) Il trenta per cento dei posti delle ripartizioni provinciali e delle unità organizzative equiparate ed il cinquanta per cento dei posti delle direzioni scolastiche possono essere trasformati, su richiesta della ripartizione, in posti a tempo parziale del cinquanta o del settantacinque per cento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1. La frazione di posto è arrotondata all'unità superiore. La trasformazione dei posti può avvenire anche contestualmente con l'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

(2) Su motivata richiesta della ripartizione la percentuale dei posti a tempo parziale può essere aumentata o ridotta dalla Giunta provinciale.

(3) Su richiesta della ripartizione i posti a tempo parziale al cinquanta oppure al settantacinque per cento, nonché le relative frazioni di posto, possono essere comunque ricongiunti a posti a tempo pieno oppure parziale, anche per profili professionali di un'altra qualifica funzionale.

(4) Nell'ambito dei servizi ausiliari e di pulizia connessi con le attività scolastiche, compresi i servizi per l'uso delle strutture per attività extrascolastiche, i posti da coprire con personale a tempo parziale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, vengono individuati, nel rispetto della dotazione organica da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

[Art. 4 (Presentazione delle domande e ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Le domande per l'ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale vengono presentate entro il mese di agosto di ciascun anno alla Ripartizione del personale, corredate del parere favorevole del direttore della ripartizione di appartenenza. Si considerano presentate in tempo utile le domande pervenute alla Ripartizione del personale entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto e quelle inviate entro il giorno medesimo mediante lettera raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(2) Le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale vengono accolte, in caso di parere favorevole del preposto direttore di ripartizione, nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili nella ripartizione di appartenenza, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. In caso di parere negativo del direttore di ripartizione, lo stesso non può opporsi alla richiesta di trasferimento del dipendente ad un altra ripartizione.

(3) In caso di disponibilità di posti in una ripartizione non è richiesto il possesso di uno dei titoli indicati nell'allegato 1.

(4) In caso di un numero insufficiente di posti a tempo parziale nella struttura di appartenenza, la domanda è presa in considerazione solamente se giustificata con almeno uno dei criteri di valutazione indicati nell'allegato 1. In tale caso viene formata tra il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale ed il personale della ripartizione richiedente un tale rapporto, un'apposita graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1. La graduatoria trova applicazione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno sucessivo.

(5) Le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale, in caso di parere favorevole del competente superiore e di disponibilità di posti, possono essere provvisoriamente accolte limitatamente al periodo che precede il primo gennaio dell'anno sucessivo.]3)

3)

Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.

[Art. 5 (Durata del lavoro a tempo parziale)

(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è di norma di durata annuale, con decorrenza dal primo gennaio. Esso si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 4.

(2) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere disdetto dal personale in ogni momento, da parte dell'amministrazione invece solamente per motivate esigenze di servizio entro il mese di ottobre. In caso di disdetta da parte del personale, l'amministrazione ha l'obbligo di offrire un posto di lavoro a tempo pieno entro un anno dalla disdetta, purché vi sia la disponibilità di posti vacanti e la necessità della relativa copertura.

(3) In caso di gravi ed imprevisti motivi personali, adeguatamente comprovati, al personale a tempo parziale viene comunque garantita la possibilità del rientro a tempo pieno entro un'anno, anche su posti di supplenza, o in attività compatibili con la formazione e l'esperienza del richiedente.

(4) Il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale del cinquanta per cento, a cui l'amministrazione in caso di disdetta non offra un posto di lavoro a tempo pieno, può essere autorizzato, in caso di validi motivi personali, all'esercizio di prestazioni di lavoro alle dipendenze di privati o di enti pubblici che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione. La possibilità del cumulo viene meno qualora l'amministrazione offra un impiego a tempo pieno.]3)

3)

Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.

[Art. 6 ( Categorie escluse dal rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Le seguenti categorie di personale sono escluse dal rapporto di lavoro a tempo parziale:

  1. il personale con incarico dirigenziale, compresi i direttori delle scuole professionali e delle scuole materne, i segretari particolari, nonché i membri del nucleo di valutazione;
  2. i custodi e bidelli con funzioni di custode, che fruiscono di un alloggio di servizio;
  3. il personale coordinatore, limitatamente al lavoro a tempo parziale del cinquanta per cento. Il rapporto di lavoro al settantacinque per cento può essere concesso e usufruito solamente in presenza di uno dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) dell'allegato 1 e sempreché tale rapporto sia compatibile con la funzionalità del servizio di coordinamento.]3)
3)

Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.

[Art. 7 (Articolazione dell'orario di lavoro)

(1) L'orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale o verticale, tenuto conto delle esigenze di servizio.]3)

3)

Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.

[Art. 8 (Effetti del lavoro a tempo parziale)

(1) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario retribuito.

(2) Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un periodo di congedo ordinario in proporzione all'orario di lavoro a tempo parziale.

(3) Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio. Esso è valutato in proporzione ai fini dell'assegnazione di punteggi per l'esperienza professionale.

(4) La concessione di congedi straordinari, le assenze per malattia, nonché per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura, non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.

(5) Il trattamento economico del rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale al corrispondente orario di lavoro a tempo pieno.]3)

3)

Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.

Art. 9 (Norme particolari per il personale insegnante ed equiparato)

(1) La domanda per un rapporto di lavoro a tempo parziale del personale insegnante di ruolo ed equiparato è da presentarsi entro il mese di febbraio antecendente l'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce. Per il personale non di ruolo la relativa domanda è da presentarsi entro il termine previsto per l'inserimento in graduatoria ai fini del conferimento di incarichi annuali.

(2) Il direttore preposto valuta la domanda tenendo conto dell'orario d'obbligo settimanale di insegnamento della singola materia o del raggruppamento di materie e della disponibilità di personale supplente e la trasmette, in caso di parere favorevole, tramite la propria ripartizione alla Ripartizione del personale.

(3) in caso di più domande per lo stesso posto viene formata un'apposita graduatoria per ogni direzione scolastica e materia d'insegnamento, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1. Non trova applicazione la limitazione dei posti di cui all'articolo 3.

(4) Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere modificato nel corso dell'anno scolastico, salvo che per sopraggiunte esigenze di servizio; tale modifica è comunque subordinata al consenso del personale interessato e all'assenza di personale supplente. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è tacitamente prorogato di anno scolastico in anno scolastico qualora non ne venga data disdetta da parte del personale entro il mese di febbraio o da parte dell'amministrazione entro il mese di giugno.

(5) La durata minima degli orari di insegnamento su posti a tempo parziale non può essere inferiore al trenta per cento del limite massimo dell'orario d'obbligo settimanale a tempo pieno, fatti salvi i principi della funzionalità dei servizi, della inseparabilità della singola materia o di determinati raggruppamenti di materie.

(6) Rimangono salvi gli obblighi connessi alla funzionalità degli organi collegiali, alla frequenza dei corsi di formazione e all'aggiornamento nei limiti previsti per il personale a tempo pieno.

[Art. 10 (Norme particolari per il personale della scuola materna)

(1) La Giunta provinciale può consentire nelle scuole materne la sperimentazione del lavoro a tempo parziale, determinando le relative modalità, l'orario di lavoro a tempo parziale ed il contingente di personale ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale.]3)

3)

Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.

[Art. 11 (Copertura di posti a tempo parziale con personale di nuova assunzione)

(1) I posti a tempo parziale non assegnati a personale in servizio, possono essere coperti con personale di nuova assunzione.]

[Art. 12 ( Norme transitorie per il personale a tempo parziale in servizio)

(1) Il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha la facoltà di optare entro quaranta giorni dalla data medesima per un rapporto di lavoro a tempo parziale del settantacinque per cento o a tempo pieno.

(2) Le domande di cui al comma 1 sono accolte, previo parere favorevole ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e nei limiti dei posti disponibili. Il personale supplente in servizio ha diritto al rispetto di un termine di disdetta di sei mesi, salva l'applicazione del comma 4 o la presenza di un termine di scadenza della supplenza.

(3) I posti di ruolo del personale a tempo parziale che non opta per un rapporto di lavoro ai sensi del comma 1, vengono trasformati d'ufficio in posti di lavoro a tempo parziale del cinquanta per cento.

(4) Il rapporto di lavoro del personale supplente in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è trasformato, contestualmente all'applicazione del comma 3, in un rapporto di lavoro provvisorio, con termine al 31 dicembre 1996.]3)

3)

Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.

[Art. 13 (Aspettativa ridotta a favore del personale con prole)

(1) In caso di fruizione dell'aspettativa di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23, non trova applicazione il precedente articolo 3 per la parte concernente la trasformazione del posto in uno a tempo parziale.

(2) Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aspettative ridotte concesse dopo l'entrata in vigore del presente regolamento trasformando il relativo rapporto di lavoro in un rapporto a tempo pieno, purché il rapporto di lavoro a tempo parziale abbia avuto inizio durante l'aspettativa e la trasformazione non comporti attualmente un aumento del numero di posti.]4)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

4)

L'art. 13 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 26 agosto 1997, n. 28. Vedi ora l'art. 28, comma 1, lettera b), del contratto collettivo 24 novembre 2009.

[Allegato 1
Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 4

  1. per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti
  2. per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti
  3. per l'assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere a) e b): 5 punti
  4. per comprovate precarie condizioni di salute o di invalidità del dipendente che non consentano un lavoro continuativo: 6 punti
  5. per dipendenti di età non inferiori ad anni 55, oppure con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni: 2 punti
  6. per dipendenti di età non inferiori ad anni 60, oppure con un'anzianità di servizio di almeno 35 anni: 4 punti]3)
3)

Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.

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