(1) Il trenta per cento dei posti delle ripartizioni provinciali e delle unità organizzative equiparate ed il cinquanta per cento dei posti delle direzioni scolastiche possono essere trasformati, su richiesta della ripartizione, in posti a tempo parziale del cinquanta o del settantacinque per cento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1. La frazione di posto è arrotondata all'unità superiore. La trasformazione dei posti può avvenire anche contestualmente con l'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
(2) Su motivata richiesta della ripartizione la percentuale dei posti a tempo parziale può essere aumentata o ridotta dalla Giunta provinciale.
(3) Su richiesta della ripartizione i posti a tempo parziale al cinquanta oppure al settantacinque per cento, nonché le relative frazioni di posto, possono essere comunque ricongiunti a posti a tempo pieno oppure parziale, anche per profili professionali di un'altra qualifica funzionale.
(4) Nell'ambito dei servizi ausiliari e di pulizia connessi con le attività scolastiche, compresi i servizi per l'uso delle strutture per attività extrascolastiche, i posti da coprire con personale a tempo parziale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, vengono individuati, nel rispetto della dotazione organica da stabilirsi dalla Giunta provinciale.