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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 251)2)
Regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.

Art. 8 (Beni e servizi in economia)

(1) L'economato, gli uffici centrali e periferici della provincia, in quanto specificamente competenti in base al decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, le scuole professionali, ed i circoli didattici di scuola materna possono ricorrere alle procedure in economia per i seguenti beni e servizi:

  1. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie d'informazione, rilegatura di pubblicazioni per un importo fino a 50.000,00 euro, al netto di I.V.A.;
  2. spese per il cerimoniale, di rappresentanza, partecipazioni, annunci ed avvisi previsti da disposizioni legislative o regolamentari;
  3. trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature, spese postali e telefoniche e telegrafiche per un importo fino a 100.000,00 euro, al netto di I.V.A.;
  4. abbigliamento di servizio e indumenti da lavoro per le categorie di personale individuati da apposito regolamento per un importo fino a 30.000,00 euro al netto di I.V.A.;
  5. pulizia, disinfestazione, smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, custodia, illuminazione e riscaldamento delle strutture di interesse provinciale, gas, acqua, energia elettrica, gasolio e relative spese di allacciamento per un importo fino a 100.000,00 euro, al netto di I.V.A.;
  6. fornitura e riparazione di mobilio, fotocopiatrici, climatizzatori, dispositivi antifurto e strumentari vari, macchine, materiale e attrezzature d'ufficio, di tipografia, riproduzione grafica, cinematografia e fotografia, servizi di stampa e microfilmatura, acquisto e manutenzione di impianti telefonici, mezzi televisivi e di amplificazione sonora, cancelleria e valori bollati per un importo fino a 90.000,00 euro al netto di I.V.A.;
  7. spese per il funzionamento dei laboratori tecnici, scientifici o ricerca per un importo fino a 70.000,00 euro al netto di I.V.A.;
  8. riparazione, manutenzione, noleggio, rimessaggio di autoveicoli, di materiale di ricambio di combustibili e lubrificanti per un importo fino a 50.000,00 euro al netto di I.V.A.;
  9. provviste di generi alimentari, vasellami, suppellettili da cucina, attrezzature e spese varie per i convitti e le scuole, anche materne, i corsi professionali, corsi d'aggiornamento per il personale, spese per assicurazioni obbligatorie, derrate alimentari per le mense scolastiche per un importo fino a 100.000.00 euro, al netto di I.V.A;

(2) L'esecuzione in economia degli interventi di cui al comma 1 può avvenire:

  1. in amministrazione diretta;
  2. a cottimo fiduciario.

(3) Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento d'alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio organizzato dal direttore delle strutture di cui al comma 1, che provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi per la realizzazione delle iniziative.

(4) Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

(5) Per gli interventi in economia si applicano le procedure di cui agli articoli 3 e 5.

(6) Fatti salvi i provvedimenti statali di cui all’articolo 5, comma 3, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dall’attestazione di regolare esecuzione dell’intervento, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura. L’impegno di spesa è contestuale alla liquidazione. 13)

(7) I dirigenti degli uffici, delle scuole professionali e dei circoli didattici di cui al comma 1 possono ordinare spese in economia nel limite delle somme messe a loro disposizione dai competenti direttori di ripartizione, salvi i casi in cui sia altrimenti previsto dalla legge o dal regolamento.14)

13)
L'art. 8, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 21 gennaio 2013, n. 2.
14)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 9 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.
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