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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 251)2)
Regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.

Art. 12

(1) I servizi di cassa che possono essere gestiti in economia da parte dell'economato e degli altri uffici periferici e centrali in quanto specificatamente competenti in base al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernono:

  1. riscossioni:
    1. di sanzioni amministrative pecuiniarie per contravvenzioni o infrazioni alle leggi o ai regolamenti vigenti;
    2. di diritti per prestazioni ed analisi presso i laboratori, gabinetti scientifici o istituti provinciali;
    3. di diritti di segreteria, di costi per il rilascio di copie fotostatiche di qualsiasi documento o di altri elaborati tecnici o supporti magnetici nella misura fissata con l'apposito regolamento;
    4. di diritti per concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altro atto il cui rilascio sia subordinato al pagamento degli stessi dalle leggi o dai regolamenti vigenti;
    5. di proventi derivanti dalla vendita di oggetti, mobili fuori uso e di materiale di magazzino;
    6. di ogni altra somma secondo i casi previsti dalle vigenti leggi o regolamenti.
  2. pagamenti:
    1. di retribuzioni agli operai assunti in via straordinaria o stagionale per determinati lavori da eseguire in economia;
    2. di idennità di missione al personale provinciale e indennità ai membri della Giunta provinciale;
    3. di note o fratture per spese da liquidare dai funzionari delegati, nei limiti delle rispettive aperture di credito;
    4. pagamenti di ogni altra natura cui può provvedersi tramite l'ufficio economato in base alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

(2) Gli importi riscossi di cui al comma 1, lettera a), sono versati alla cassa provinciale in base a reversali di incasso emesse dalla ripartizione Finanze e bilancio e imputati ai singoli capitoli di entrata del bilancio provinciale.20)

20)
L'art. 12 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 24 settembre 1998, n. 27.
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