(1) I servizi di cassa che possono essere gestiti in economia da parte dell'economato e degli altri uffici periferici e centrali in quanto specificatamente competenti in base al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, concernono:
(2) Gli importi riscossi di cui al comma 1, lettera a), sono versati alla cassa provinciale in base a reversali di incasso emesse dalla ripartizione Finanze e bilancio e imputati ai singoli capitoli di entrata del bilancio provinciale.20)