(1) Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguirsi per l'esecuzione in economia di beni e servizi, nonché le modalità di svolgimento delle procedure negoziate e le gare informali, in esecuzione dei commi 15, 16, 17, 20 e 22 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, recante la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(2) È vietato il frazionamento artificioso delle forniture di beni e servizi allo scopo di utilizzare le procedure negoziali previste dal presente regolamento.3)