(1) Coloro che intendono sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, redatta su carta legale, con sottoscrizione autenticata in calce alla medesima ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In essa il candidato deve indicare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale, la cittadinanza, la residenza nonché il domicilio presso il quale deve essergli fatta pervenire ogni comunicazione, il possesso del prescritto certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allegandone copia.
(2) L'esame di idoneità consiste in una prova scritta, anche mediante quiz, o orale, e verte sulle seguenti materie:
- a) geografia stradale e fisica e toponomastica della provincia di Bolzano;
- b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- c) accesso alla professione e suo esercizio;
- d) norme concernenti il collaudo, l' immatricolazione e la manutenzione dei veicoli, e la tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;
- e) sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti, in base alla vigente normativa;
- f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;
- g) norme comportamentali nei confronti dell' utenza portatrice di handicaps.
(3) Il candidato che supera la prova d'esame di cui al comma 1 con un punteggio non inferiore a 36/60 consegue l'attestato di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, per la sezione corrispondente.
(4) I candidati che non abbiano superato l'esame, possono ripresentare domanda di ammissione ad un'altra prova, non prima che siano decorsi due mesi dalla data della prova negativa. 2)
(5) L'attestato di cui al comma 3 è titolo per l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 1.