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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 dicembre 1994, n. 591)
Regolamento concernente i criteri per la concessione di provvidenze economiche nel settore delle tossicodipendenze e dell'alcolismo

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1)

Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.

Art. 6 (Liquidazione delle provvidenze economiche)

(1) In favore delle associazioni ed istituzioni pubbliche o private, beneficiarie di contributi ordinari, in conto capitale, straordinari, e di concorsi nelle spese, il direttore dell'ufficio responsabile del procedimento liquida il cinquanta per cento della provvidenza economica non appena esecutivo il provvedimento di assegnazione, e liquida il saldo della stessa a presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

(2) Per la liquidazione a saldo dei contributi ordinari è richiesta altresì la presentazione di copia del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento e relativa attestazione del collegio dei revisori dei conti o del legale rappresentante dell'ente, a conferma della veridicità del medesimo, e sempreché siano distinte le spese per l'attività ordinaria, da quelle per l'attività straordinaria, e gli interventi di riattivamento e manutenzione di immobili, o l'acquisto di arredamenti ed attrezzature.

(3) La liquidazione a saldo dei contributi in conto capitale per lavori di manutenzione o riattamento di immobili è disposta, anche in più rate, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, e del saldo finale, con l'attestazione del progettista o del direttore dei lavori, e del legale rappresentante dell'ente o di documenti contabili equipollenti.

(4) In ogni caso la documentazione deve giustificare una spesa non inferiore all'importo della provvidenza economica concessa. I documenti giustificativi delle spese devono essere stati emessi in data non anteriore all'anno in cui viene presentata la domanda relativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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