Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
(1) Nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono accolte prioritariamente le domande attinenti ad attività rispondenti agli obiettivi prioritari del piano sanitario e del piano sociale provinciali e nazionali, ed in primo grado a quelle gestite a livello provinciale o in zone carenti.
(2) In particolare, e con i limiti di cui al comma 1, sono preferite, in ordine decrescente, le seguenti attività:
(3) Nel rispetto delle priorità e delle preferenze di cui ai commi 1 e 2 per quanto concerne le attività ammissibili a contributo, sono prioritariamente accolte, in ordine decrescente, le domande presentate da: