Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 1995, n. 2.
(1) Le domande di contributo devono essere presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa oppure prima dell'inizio dell'attività annuale.
(2) La valutazione al fine della concessione del contributo o della sovvenzione viene fatta tenuto conto della qualità, dell'adeguatezza rispetto ai fini prefissati e della congruità delle spese, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.