In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 551)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 17 gennaio 1995, n. 3.

Art. 2 (Esame di idoneità e corsi propedeutici)

(1) L'esame di idoneità persegue lo scopo di accertare le capacità tecnico motorie ed attitudinali generali del candidato necessarie per la formazione di maestro di sci. È ammesso all'esame chiunque sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 5 della legge.

(2) Il giudizio di idoneità del candidato da parte della commissione d'esame si basa sui seguenti criteri:

  • a)  giudizio sull' attitudine generale per l'esercizio della professione di maestro di sci espresso dalla commissione d'esame;
  • b)  esame pratico per lo sci alpino o sci di fondo.

(3) L'esame pratico per lo sci alpino comprende:

  • a)  una prova di slalom gigante;
  • b)  una prova libera tecnica;
  • c)  una prova di cambio di direzione con il parallelo condotto.

(4) L'esame pratico per lo sci di fondo comprende:

  • a)  una prova libera secondo la tecnica classica;
  • b)  una prova libera secondo il metodo skating;
  • c)  una prova di passo alternato con salita;
  • d)  una prova di passo di pattinaggio con spinta.

(5) Il candidato è dichiarato ideoneo qualora il giudizio espresso dalla commissione sia sulle attitudini generali sia sulle capacità tecniche per l'attività di maestro di sci è positivo. Il candidato dichiarato idoneo è ammesso alla formazione. La validità dell'esame di idoneità è limitata ai due primi moduli di formazione per maestro di sci alpino rispettivamente corsi di formazione per maestri di sci di fondo successivi.

(6) I candidati che appartengono alle squadre nazionali dello sci alpino, dello sci di fondo e del biathlon sono esonerati dal rispettivo esame di idoneità.

(7) Possono essere organizzati corsi introduttivi all'esame di idoneità che hanno per oggetto le materie di cui ai commi 3 e 4.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionA Tempo libero
ActionActionB Sport
ActionActiona) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
ActionActionc) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29 —
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5 —
ActionActione) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
ActionActionf) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
ActionActionArt. 1 (Indizione, organizzazione e svolgimento dei corsi)
ActionActionArt. 2 (Esame di idoneità e corsi propedeutici)
ActionActionArt. 3 (Corsi di formazione)
ActionActionArt. 4 (Primo modulo di formazione: assistente di scuola di sci)
ActionActionArt. 5 (Esame per assistente di scuola di sci)
ActionActionArt. 6 (Secondo modulo di formazione: maestro di sci alpino)
ActionActionArt. 7 (Esame per maestro di sci alpino)
ActionActionArt. 8 (Corsi di formazione per maestri di sci di fondo)
ActionActionArt. 9 (Esame per maestro di sci di fondo)
ActionActionArt. 10 (Corsi di qualificazione e di specializzazione)
ActionActionArt. 11 (Riconoscimento di qualificazioni e specializzazioni)
ActionActionArt. 12 (Regolamento generale di esame)
ActionActionArt. 13 (Corsi di aggiornamento)
ActionActionArt. 14 (Domande di ammissione)
ActionActionArt. 15 (Tessere di riconoscimento e distintivo ufficiale)
ActionActionArt. 16 (Obblighi professionali dei maestri di sci)
ActionActionArt. 17 (Punto di iscrizione)
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
ActionActioni) Legge provinciale19 febbraio 2001, n. 5 
ActionActionj) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico