(1) A conclusione della parte pratica dei rispettivi corsi hanno luogo le prove di esame sugli esercizi e serie di esercizi previsti.
(2) Ogni membro della commissione d'esame o sottocommissione di cui all'articolo 7 della legge, esprime un voto in sessantesimi. Il candidato ha superato l'esame parziale quando consegue una valutazione di almeno 36 sessantesimi.
(3) Superata la parte pratica dell'esame, il candidato è ammesso alla parte didattica dell'esame.
(4) Superata la parte didattica dell'esame, il candidato è ammesso al corso di teoria ed al relativo esame.
(5) Il voto globale espresso in sessantesimi risulta dalla media dei tre esami parziali e va indicato nell'attestato d'esame.
(6) Gli attestati contengono il risultato del giudizio finale della commissione e vengono firmati dal presidente della commissione d'esame e dal direttore dei corsi.
(7) Ai candidati che hanno superato l'esame per maestro di sci alpino o di sci di fondo oppure per una qualificazione o specializzazione è rilasciato il diploma dall'assessore provinciale competente in materia. Il diploma deve contenere nome e cognome, data di nascita e la qualifica o la specializzazione conseguita.
(8) Spetta alla commissione d'esame stabilire se e quali materie sono da sostenere per iscritto.
(9) Per le parti didattiche e teoriche dell'esame vengono indetti esami di recupero.
(10) I candidati che non superano la parte pratica dell'esame possono ripresentarsi alla prossima sessione d'esame.