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In vigore al: 21/11/2014

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1994, n. 511)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, concernente iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti

1)

Pubblicato nel B.U. 13 dicembre 1994, n. 56.

Art. 1 (Elenco dei presidenti dell'organo di conciliazione)

(1) Presso il Centro tutela consumatori e utenti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, di seguito definita legge, è predisposto un elenco nel quale vengono iscritti gli esperti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento per l'assunzione della presidenza nel procedimento di conciliazione di cui all'articolo 7.

(2) L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta dell'esperto interessato, che deve attestare mediante autocertificazione la propria qualificazione professionale ed attitudine.

(3) L'iscrizione mantiene la propria validità ed efficacia fino alla cancellazione, che avviene in seguito a recesso espressamente dichiarato, in caso di decesso, oppure per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'iscrizione. La cancellazione viene disposta dal Presidente del Centro tutela consumatori e utenti, il quale provvede anche alla tenuta dell'elenco.

Art. 2 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei presidenti dell'organo di conciliazione)

(1) Oltre alla competenza specifica nel campo della tutela del consumatore prevista dall'articolo 7, secondo comma, della legge, per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti:

  • a)  il possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche;
  • b)  un' esperienza professionale di almeno 5 anni nei settori di cui alla lettera a), acquisita presso strutture private o pubbliche oppure nell'espletamento della attività libero professionale;
  • c)  adeguata conoscenza delle lingue tedesca e italiana.

Art. 3 (Sorteggio del presidente dell'organo di conciliazione e nomina degli ulteriori membri dell'organo di conciliazione)

(1) Il Presidente viene sorteggiato tra i nominativi iscritti nell'elenco dal Presidente del Centro tutela consumatori e utenti in presenza di due testimoni.

(2) Il sorteggio avviene in seguito al versamento del contributo spese di cui all'articolo 8 comma 2 del presente regolamento, mediante il quale le parti manifestano la loro intenzione di avviare il procedimento. Il Presidente del Centro tutela consumatori e utenti provvederà a comunicare per iscritto alle parti convenute l'avvenuto deposito del reclamo, inviandole copia fotostatica del medesimo ed invitandole altresì a versare il contributo spese di cui sopra.

(3) Il rappresentante della categoria economica interessata viene nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre il rappresentante del servizio pubblico interessato dovrà essere incaricato all'uopo dal competente organo dell'amministrazione od ente di appartenenza; la nomina del rappresentante delle associazioni dei consumatori avviene da parte del Centro tutela consumatori e utenti, il quale potrà scegliere in seno alla cerchia dei membri delle associazioni dei consumatori, o tra rinomati esperti nel campo della tutela del consumatore.

Art. 4 (Comunicazioni all'organo di conciliazione e alle parti)

(1) Il Presidente del Centro tutela consumatori e utenti comunica per iscritto la nomina ai due conciliatori ed al presidente, accludendo copia fotostatica dei documenti presentati dalle parti.

(2) Entro dieci giorni dall'avvenuta designazione, i conciliatori ed il presidente comunicano per iscritto la propria accettazione; in caso contrario, la designazione si intende non accettata.

(3) Per le comunicazioni che debbano essere inviate ai membri dell'organo di conciliazione e alle parti, possono essere adottati tutti i mezzi che, per esigenza di celerità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché sia data la prova dell'arrivo a destinazione.

Art. 5 (Incompatibilità dei membri dell'organo di conciliazione)

(1) L'incompatibilità dei membri dell'organo di conciliazione è data nei casi di cui all'articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 6 (Poteri del presidente e funzionamento dell'organo di conciliazione)

(1) Il presidente può:

  • a)  richiedere alle parti delucidazioni scritte e chiarimenti di natura tecnica;
  • b)  convocare le parti per il tentativo di mediazione di cui all' articolo 7, terzo comma, della legge;
  • c)  intraprendere tutti gli altri passi necessari per la composizione della controversia.

(2) Il lodo arbitrale viene redatto dal presidente dell'organo di conciliazione.

(3) L'organo di conciliazione decide a maggioranza semplice dei suoi membri.

Art. 7 (Lingua del procedimento)

(1) La lingua del procedimento può essere stabilita di comune accordo dalle parti, usando per la redazione dei propri atti la stessa lingua, o comunicando alla segreteria dell'organo di conciliazione la lingua rispettivamente prescelta.

(2) In mancanza di accordo, ciascuna delle parti usa la lingua da essa prescelta; lo stesso vale per i conciliatori, mentre il loro arbitrale va redatto nelle due lingue.

(3) Nel caso in cui una delle parti del procedimento sia organo o ufficio della Pubblica Amministrazione, essa deve attenersi alla lingua utilizzata da colui che ha proposto il reclamo.

Art. 8 (Contributo spese a carico delle parti)

(1) Le parti concorrono alle spese del procedimento, versando per ogni singolo procedimento di conciliazione un contributo spese.

(2) Per tutti i procedimenti il contributo spese è stabilito in misura forfettaria in lire 100.000 per ciascuna parte; per i procedimenti che terminano con la conciliazione sono dovuti solo gli anzidetti importi.

(3) Gli importi suddetti vengono adeguati annualmente alla variazione del costo della vita in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

(4) Qualora il tentativo di mediazione fallisca ed il procedimento continui, nel lodo si determinano gli ulteriori costi, in base alla tabella riportata nell'allegato A del presente regolamento e si individua la parte o le parti che devono sostenerli. Le parti hanno facoltà di proporre reclamo al collegio arbitrale avverso la determinazione dei costi del procedimento.

Art. 9 (Indennizzo per i conciliatori)

(1) L'indennizzo da corrispondere ai conciliatori che intervengono nel procedimento, compreso il presidente, viene determinato dalla Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

Importi massimi per onorari e costi  amministrativi relativi a procedimenti
che terminano con un lodo

Valore della controversia   onorari e costi  amministrativi

fino a lire 500.000  15% del valore della
  controversia (e minimo lire 50.000)

da 501.000 fino  lire 75.000 + 3%
a lire 2.000.000  sull'eccedenza di lire 500.000

da 2.001.000 fino  lire 120.000 + 4%
a lire 5.000.000  sull'eccedenza di lire 2.000.000

da 5.001.000 fino  lire 240.000 + 5%
a lire 10.000.000  sull'eccedenza di lire 5.000.000

da 10.001.000 fino  lire 490.000 + 6%
a lire 30.000.000  sull'eccedenza di lire 10.000.000

da lire 30.001.000  lire 1.690.000 + 7%
  sull'eccedenza di lire 30.000.000

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