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In vigore al: 21/11/2014

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 331)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18: Iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza: regolamentazione delle modalità di accesso"

1)

Pubblicato nel B.U. 23 agosto 1994, n. 38.

Art. 1 (Obiettivi per la formazione degli esperti della sicurezza)

(1) I corsi per esperti della sicurezza e gli esami per l'iscrizione nell'elenco provinciale, di cui all'articolo 22, commi 2 e 8, della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, devono sviluppare e rispettivamente accertare conoscenze e competenze in ambito di:

  • a)  Legislazione e normativa:
    • 1)  concetti giuridici fondamentali attinenti alla tutela del lavoro;
    • 2)  compiti e funzioni delle autorità e degli uffici competenti;
    • 3)  leggi e norme tecniche sulla tutela del lavoro;
    • 4)  destinatari delle norme e responsabilità civile e penale.
  • b)  Programmazione e organizzazione:
    • 1)  metodi di programmazione delle fasi lavorative;
    • 2)  organizzazione aziendale;
    • 3)  macchine e mezzi di lavoro; tecnologia e impiego;
    • 4)  programmazione della manutenzione;
    • 5)  impiego dell' energia, con particolare riguardo all'energia elettrica e all'energia termica;
    • 6)  riconoscimento dei fattori di rischio nelle lavorazioni, nelle macchine, negli impianti e nelle apparecchiature.
  • c)  Pianificazione della sicurezza:
    • 1)  riconoscimento, nelle situazione concrete, dei pericoli d' infortunio e dei rischi per la salute e proposte di risanamento;
    • 2)  verifiche di sicurezza degli impianti elettrici, dei mezzi si sollevamento, degli impianti a pressione, delle sostanze pericolose e ogni altra verifica di sicurezza prevista dalla normativa vigente;
    • 3)  controllo della documentazione prescritta per la sicurezza;
    • 4)  esecuzione delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza;
    • 5)  redazione del piano di sicurezza e coordinamento di diversi piani di sicurezza all' interno di uno stesso cantiere.
  • d)  Formazione e informazione:
    • 1)  preparazione di fogli d' informazione sulla sicurezza;
    • 2)  addestramento e informazione del personale sulla sicurezza;
    • 3)  motivazione dei lavoratori e dei responsabili della sicurezza.

Art. 2 (Programma dei corsi per esperti della sicurezza)

(1) I corsi per esperti della sicurezza devono avere un numero di ore di insegnamento non minore di centoventi, ottenibile anche con la somma di più corsi.

(2) Il programma dei corsi per esperti della sicurezza deve contenere gli argomenti di seguito indicati:

  • a)  introduzione alla tutela del lavoro;
  • b)  legislazione sulla tutela del lavoro e norme tecniche di sicurezza; compiti e attribuzioni delle autorità competenti e degli ispettori del lavoro;
  • c)  fondamenti della tutela del lavoro: compiti delle parti sociali e dei loro rappresentanti;
  • d)  assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • e)  documentazione prescritta e notifiche alle autorità competenti;
  • f)  responsabilità penale e civile;
  • g)  procedimento penale in seguito ad infortunio sul lavoro dal punto di vista del diritto del lavoro;
  • h)  prevenzione degli infortuni quale compito specifico dei dirigenti;
  • i)  legge sugli esperti della sicurezza;
  • j)  elaborazione e adattamento degli obblighi di legge e delle norme tecniche in una forma e al livello comprensibili ai destinatari;
  • k)  impianti soggetti a verifica in base alle leggi di prevenzione degli infortuni, alle leggi sugli ascensori, sugli impianti a pressione e le caldaie a vapore;
  • l)  costruzione, funzionamento, manutenzione e vigilanza tecnica degli ascensori;
  • m)  pericoli derivanti dalla corrente elettrica: provvedimenti di protezione e norme;
  • n)  pericoli derivanti dalle cariche elettrostatiche;
  • o)  impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e di incendio;
  • p)  prevenzione degli infortuni nei trasporti interni aziendali;
  • q)  provvedimenti fondamentali di prevenzione nella lavorazione del legno;
  • r)  prevenzione degli infortuni nella lavorazione e trasformazione dei metalli; prevenzione infortuni nella saldatura e nel taglio;
  • s)  conservazione nell' azienda di sostanze liquide infiammabili e indicazioni per la tutela dell'ambiente;
  • t)  prevenzione degli infortuni nei laboratori;
  • u)  norme di prevenzione degli infortuni nei lavori con pericolo di caduta;
  • v)  sicurezza del lavoro nelle officine per autoveicoli;
  • w)  sicurezza nei lavori edili;
  • x)  uso sicuro dei mezzi di sollevamento;
  • y)  servizio di medicina del lavoro: compiti e collaborazione con gli esperti della sicurezza;
  • z)  malattie professionali e attività del servizio multizonale per la medicina del lavoro;
  • aa)  protezione tecnica dalle radiazioni; raggi X e radiazioni di isotopi radioattivi;
  • bb)  norme da osservare nella produzione e nell' uso di sostanze pericolose;
  • cc)  misurazioni di sostanze pericolose (gas, vapori, polveri);
  • dd)  protezione delle vie respiratorie;
  • ee)  misurazione del rumore;
  • ff)  ipoacusia e sua prevenzione;
  • gg)  abbigliamento da lavoro e indumenti protettivi;
  • hh)  configurazione del luogo di lavoro;
  • ii)  introduzione all' ergonomia;
  • jj)  principi di prevenzione degli incendi e delle esplosioni;
  • kk)  protezione antincendio preventiva (prevenzione) e attiva (lotta) nell' azienda;
  • ll)  accertamento, statistiche e analisi degli infortuni;
  • mm)  psicologia e comportamento quali fattori rilevanti nella sicurezza del lavoro;
  • nn)  conseguenze economiche degli infortuni sul lavoro e determinazione del loro costo;
  • oo)  riconoscimento dei rischi e metodi per la prevenzione degli infortuni;
  • pp)  nuove strategie per la prevenzione degli infortuni;
  • qq)  organizzazione dell' azienda e sicurezza integrata del lavoro;
  • rr)  sicurezza del lavoro e difesa dell' ambiente: collaborazione nell'azienda.

Art. 3 (Riconoscimento di corsi effettuati fuori Provincia)

(1) Al fine dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza sono riconosciuti i seguenti corsi regolarmente e proficuamente frequentati:

  • a)  corsi completi per esperti della sicurezza del "Bayerisches Landesinstitut für Arbeitsschutz" di Monaco di Baviera;
  • b)  corsi completi per esperti della sicurezza delle "Berufsgenossenschaften" in Germania;
  • c)  corsi sulla prevenzione degli infortuni e l' igiene del lavoro organizzati dal "Centro Sicurezza Applicata all'Organizzazione" (CSAO), presso l'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" di Torino, per una durata complessiva non minore di centoventi ore di lezione. I corsi di durata minore contribuiscono all'ammontare complessivo, se sommati ad altri corsi riconosciuti:
  • d)  corsi sulla prevenzione degli infortuni e l' igiene del lavoro organizzati dal "Centro Italiano di Direzione Aziendale" (CEIDA), in Roma, per una durata complessiva non minore di centoventi ore di lezione. I corsi di durata minore contribuiscono all'ammontare complessivo, se sommati ad altri corsi riconosciuti;
  • e)  corsi sulla sicurezza e l' igiene del lavoro organizzati dall' "Allgemeine Unfallversicherungsanstalt" (AUVA) in Austria, per una durata complessiva non minore di centoventi ore di lezione. I corsi di durata minore contribuiscono all'ammontare complessivo, se sommati ad altri corsi riconosciuti.

(2) Per il riconoscimento di corsi non elencati al comma 1, l'aspirante all'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza deve presentare gli attestati di regolare e proficua frequenza, corredati dai programmi dettagliati, ai fini della loro valutazione da parte della commissione provinciale di cui all'articolo 22, comma 2, della legge.

(3) Coloro che hanno frequentato corsi ritenuti idonei al riconoscimento, da parte della commissione provinciale, di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 1993, con un numero di ore di lezione non minore di sessanta, possono essere iscritti nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza.

Art. 4 (Esami)

(1) L'esame per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza consiste in una prova scritta ed una orale, di carattere teorico e pratico, volte ad accertare le conoscenze e le competenze di cui all'articolo 1.

(2) La domanda di ammissione all'esame di esperto della sicurezza del lavoro, conforme all'allegato A del presente regolamento, va presentata all'ufficio provinciale Prevenzione infortuni, corredata dalla certificazione di effettuata pratica di almeno due anni nel campo della sicurezza nel settore privato o pubblico, o di aver occupato per il medesimo periodo posizioni di responsabilità in attività industriali, artigianali o agricole. Il candidato deve dimostrare all'atto della domanda il possesso del titolo di studio richiesto. La domanda di ammissione all'esame può essere inoltrata in ogni momento; le sessioni di esame sono fissate dal presidente della commissione esaminatrice, tenuto conto del numero delle domande pervenute.

(3) Per conseguire l'idoneità all'iscrizione dell'elenco degli esperti della sicurezza del lavoro, il candidato deve riportare per ciascuna prova di esame una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi; ciascun commissario assegna al candidato, per ogni prova, fino a dieci punti.

(4) L'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza del lavoro è disposta dall'Assessore provinciale competente per i candidati che abbiano superato l'esame di cui al comma 1.

(5) L'iscrizione nell'elenco è disposta altresì dall'Assessore provinciale competente, su domanda degli interessati, per coloro che abbiano i requisiti di cui al comma 5, dell'articolo 22 della legge ed abbiano inoltrato la domanda nel termine prescritto.

Art. 5 (Abrogazioni e modifiche)

(1) L'articolo 1 del regolamento di esecuzione degli articoli 22, 23, 24 e 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 24 agosto 1990, n. 19 ed il relativo allegato A sono abrogati.

(2) L'intestazione del decreto di cui al comma 1 è così sostituito: "Regolamento di esecuzione degli articoli 23, 24 e 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41" : "Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro".

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A 2)

2)

Omissis.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionA Mercato del lavoro
ActionActionB Collocamento dei lavoratori
ActionActionC Orientamento professionale
ActionActionD Tutela tecnica del lavoro
ActionActiona) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
ActionActionArt. 1 (Obiettivi per la formazione degli esperti della sicurezza)
ActionActionArt. 2 (Programma dei corsi per esperti della sicurezza)
ActionActionArt. 3 (Riconoscimento di corsi effettuati fuori Provincia)
ActionActionArt. 4 (Esami)
ActionActionArt. 5 (Abrogazioni e modifiche)
ActionActionAllegato A
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
ActionActioni) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 51
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
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