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In vigore al: 21/11/2014

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 331)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18: Iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti della sicurezza: regolamentazione delle modalità di accesso"

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1)

Pubblicato nel B.U. 23 agosto 1994, n. 38.

Art. 1 (Obiettivi per la formazione degli esperti della sicurezza)

(1) I corsi per esperti della sicurezza e gli esami per l'iscrizione nell'elenco provinciale, di cui all'articolo 22, commi 2 e 8, della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, devono sviluppare e rispettivamente accertare conoscenze e competenze in ambito di:

  • a)  Legislazione e normativa:
    • 1)  concetti giuridici fondamentali attinenti alla tutela del lavoro;
    • 2)  compiti e funzioni delle autorità e degli uffici competenti;
    • 3)  leggi e norme tecniche sulla tutela del lavoro;
    • 4)  destinatari delle norme e responsabilità civile e penale.
  • b)  Programmazione e organizzazione:
    • 1)  metodi di programmazione delle fasi lavorative;
    • 2)  organizzazione aziendale;
    • 3)  macchine e mezzi di lavoro; tecnologia e impiego;
    • 4)  programmazione della manutenzione;
    • 5)  impiego dell' energia, con particolare riguardo all'energia elettrica e all'energia termica;
    • 6)  riconoscimento dei fattori di rischio nelle lavorazioni, nelle macchine, negli impianti e nelle apparecchiature.
  • c)  Pianificazione della sicurezza:
    • 1)  riconoscimento, nelle situazione concrete, dei pericoli d' infortunio e dei rischi per la salute e proposte di risanamento;
    • 2)  verifiche di sicurezza degli impianti elettrici, dei mezzi si sollevamento, degli impianti a pressione, delle sostanze pericolose e ogni altra verifica di sicurezza prevista dalla normativa vigente;
    • 3)  controllo della documentazione prescritta per la sicurezza;
    • 4)  esecuzione delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza;
    • 5)  redazione del piano di sicurezza e coordinamento di diversi piani di sicurezza all' interno di uno stesso cantiere.
  • d)  Formazione e informazione:
    • 1)  preparazione di fogli d' informazione sulla sicurezza;
    • 2)  addestramento e informazione del personale sulla sicurezza;
    • 3)  motivazione dei lavoratori e dei responsabili della sicurezza.
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ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
ActionActionArt. 1 (Obiettivi per la formazione degli esperti della sicurezza)
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