Pubblicato nel B.U. 18 maggio 1993, n. 22.
(1) L'esame per il conseguimento del titolo di abilitazione è indetto in due sessioni.
(2) Alla prima sessione sono ammessi gli allievi dell'ultimo anno di corso, che abbiano conseguito la media di almeno sei decimi in ciascuna materia di insegnamento in sede di scrutini finali. Alla seconda sessione sono ammessi gli allievi che hanno conseguito una votazione inferiore a sei decimi, in non più di tre materie.
(3) L'ammissione dell'allievo alla prima o seconda sessione è altresì subordinata al regolare espletamento del tirocinio pratico, con l'osservanza del monte ore minimo prestabilito.
(4) L'esame di diploma, che è diretto ad accertare le capacità teoriche e pratiche acquisite dall'allievo, consiste in una prova scritta su una materia di insegnamento a scelta della commissione ed una prova orale vertente sulle materie di insegnamento.
(5) L'esame di diploma è sostenuto innanzi ad apposita commissione, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
(6) Funge da segretario il segretario della scuola.