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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 201)2)
Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
2)
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45, ed infine dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 9 (Gasolio per riscaldamento e per autotrazione)

(1) Le norme procedurali di cui al presente regolamento trovano applicazione per depositi di gasolio per riscaldamento con capacità complessiva superiore a 5 m3. Fino a 5 m3 di capacità complessiva resta fermo l’obbligo di presentare al comune competente le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 4 della legge.

(2) Le norme procedurali di cui al presente regolamento trovano altresì applicazione per impianti fissi e per contenitori/distributori rimovibili di gasolio per autotrazione con capacità complessiva superiore a 5 m3. Fino a 5 m3 di capacità complessiva resta fermo l’obbligo di presentare al comune competente le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 4 della legge. 11)

11)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.