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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 201)2)
Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
2)
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45, ed infine dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 7 (Verbale di collaudo e libretto di centrale per impianti di riscaldamento)

(1) Il verbale di collaudo di impianto di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 100° Celsius deve essere redatto secondo l'allegato D1. Il relativo contenuto è riportato nel libretto di centrale secondo l'allegato D2A per impianti a combustibile solido e secondo l'allegato D2B per impianti a combustibile liquido o gassoso. 9)

(2) Il verbale di collaudo è depositato in comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, e il libretto di centrale è custodito dal titolare.

(3) La regolare tenuta del libretto di centrale ed il rispetto degli obblighi in esso contenuti sostituisce il rinnovo periodico dell'autorizzazione all'esercizio.

(4) I funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia possono effettuare ispezioni a campione in qualunque momento sugli impianti esistenti. Il libretto di manutenzione deve essere tenuto a disposizione dei suddetti funzionari in modo che sia sempre controllabile.

(5) Per gli impianti di riscaldamento ad aria calda o ad irraggiamento non è previsto apposito modello di verbale di collaudo; il libretto di centrale non è necessario ed i controlli periodici sono inseriti nel libretto di manutenzione di prevenzione incendi.

9)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31.