(1) Il verbale di collaudo di prevenzione incendi deve riferirsi all'interno edificio o stabilimento in cui vi sono attività soggette a controllo di prevenzione incendi, in modo da considerare la sicurezza complessiva dell'edificio o dell'azienda, anche se i lavori abbiano riguardato soltanto l'ampliamento o la modifica di una parte dell'edificio o dello stabilimento.
(2) Il verbale di collaudo deve essere redatto secondo il modello di cui all'allegato A.
(3) Il collaudo deve essere effettuato quando l'edificio o lo stabilimento sono pronti per l'uso, completi di impianti, di macchinari, di attrezzature, di arredamenti ed altri beni strumentali.
(4) La licenza d'uso o il certificato di agibilità rilasciati dal comune in seguito al deposito del verbale di collaudo autorizzano la gestione delle sole attività specificate nel verbale stesso.