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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 201)2)
Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
2)
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45, ed infine dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 10 (Deroga)

(1) Le richieste di deroga alle norme di prevenzione incendi devono essere presentate all'Ufficio provinciale Prevenzione incendi.

(2) Alla richiesta di deroga va allegato in triplice copia il progetto specifico di prevenzione incendi di cui all'articolo 3, relativo all'intero fabbricato interessato.

(3) La richiesta di deroga deve proporre una misura di sicurezza equivalente, perché la deroga non può comportare una riduzione del livello di sicurezza prescritto.

(4) L'Ufficio provinciale Prevenzione incendi fornisce alla Conferenza dei servizi di cui all’articolo 11 della legge anche un proprio parere in merito alla richiesta di deroga. 12)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

12)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.