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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 201)2)
Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
2)
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45, ed infine dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) La documentazione di progetto, il verbale di collaudo, il libretto di manutenzione e la dichiarazione di conformità concernenti le attività, gli edifici e gli impianti di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, di seguito denominata con la parola legge, devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

(2) L’Ufficio provinciale Prevenzione incendi svolge anche la funzione di segreteria per la Conferenza dei servizi di cui all’articolo 11 della legge. 3)

3)
L'art. 1, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.