(1) I contributi sono assegnati dalla Giunta provinciale nel rispetto delle finalità e delle priorità quali previste nel piano annuale di cui all'articolo 4 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23.
(2) Eventuali domande, presentate dopo il 30 gennaio, possono essere prese in considerazione soltanto previo parere favorevole della consulta e sempre che residuino disponibilità finanziarie, avuto riguardo alle domande ammesse e tempestivamente presentate.
(3) La liquidazione dei contributi di cui l'articolo 1, comma 1, lettera a) e 3, avviene in una o più soluzioni, previa esibizione della documentazione contabile in originale.
(4) La liquidazione dei contributi per investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, avviene previa esibizione della documentazione contabile in originale fino alla concorrenza del finanziamento e, per quanto concerne i lavori, su presentazione della documentazione contabile originale o dello stato di avanzamento o finale dei lavori.