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In vigore al: 21/11/2014

d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 11)
Approvazione del regolamento di esecuzione degli articoli 14 e 5 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari"

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1)

Pubblicato nel B.U. 2 marzo 1993, n. 10.

Art. 1 (Interventi)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale può concedere alle organizzazioni studentesche contributi fino al 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili e inerenti:

  • a)  l' attività amministrativa ordinaria incluse le spese per il personale ed eventuali spese per la locazione dei locali per la sede principale in Alto Adige, nonché per le sedi distaccate presso le diverse località di studio, dove si riscontra la presenza di un congruo numero di studenti residenti in Alto Adige;
  • b)  gli interventi riguardanti la funzionalità della sede principale e delle sedi distaccate che presentano i requisiti di cui al precedente punto a).

(2) Per fruire dei contributi di cui al comma 1, le organizzazioni studentesche devono possedere i seguenti requisiti:

  • a)  avere sede in provincia di Bolzano;
  • b)  rappresentare gli interessi degli studenti universitari promuovendo in loro favore forme di assistenza materiale e scolastica o iniziative di carattere culturale o formativo;
  • c)  disporre di struttura organizzativa ed amministrativa idonea a garantire la continuità nelle prestazioni a favore degli studenti;
  • d)  non avere scopi di lucro.

(3) La Giunta provinciale può concedere contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili alle organizzazioni di cui al comma 2, nonché alle istituzioni pubbliche e private con sede nel territorio nazionale o in Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che organizzano e attuano, in provincia o presso le rispettive sedi universitarie, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, rivolte prevalentemente a favore di studenti residenti in provincia di Bolzano.

(4) Le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma 3, possono essere prese in considerazione per la concessione di contributi se:

  • a)  per corsi e seminari almeno il 50 per cento degli iscritti risultano studenti residenti in Alto Adige;
  • b)  per conferenze, dibattiti ed altre attività culturali occasionali il tema viene predeterminato dal direttivo e riguarda argomenti attinenti all' Alto Adige.
massimeDelibera N. 4396 del 25.11.2002 - Criteri e modalità per l'incentivazione delle organizzazioni studentesche nonché per iniziative culturali
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