Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) La Giunta provinciale stabilisce il numero minimo e massimo di allievi ammissibili alla scuola.
(2) Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede alla selezione stilando una graduatoria sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto ed orale, o soltanto orale, o soltanto scritto.
(3) I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue:
(4) In caso di parità di voti è data precedenza all'aspirante più anziano di età.