In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 151)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, "Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche"

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.

Art. 2 (Requisiti minimi per le biblioteche scolastiche)

(1) La biblioteca scolastica deve possedere i seguenti requisiti minimi:

  • a)  disporre di una gestione e di una catalogazione unica e centralizzata e di un adeguato accesso alle dotazioni librarie e audiovisive della scuola, con esclusione dei libri di testo, tali da costituire il centro di informazione, di studio e di comunicazione della scuola stessa;
  • b)  sostenere i compiti didattici e pedagogici della scuola, creando le premesse per indirizzare gli alunni a fruire della biblioteca;
  • c)  possedere un patrimonio minimo di dieci libri per alunno e insegnante, costituito da opere di consultazione, opere di approfondimento e di integrazione degli insegnamenti nelle singole materie di studio, libri di narrativa e altri libri di lettura, e in relazione all' ordine e alla grandezza della scuola, possedere una raccolta di letteratura didattica, di riviste e di audiovisivi;
  • d)  rispettare i criteri della qualità e dell' attualità nella costituzione del proprio patrimonio.

(2) La biblioteca scolastica deve inoltre:

  • a)  garantire un incremento mirato delle dotazioni librarie e audiovisive, la loro presentazione e catalogazione secondo le esigenze degli utenti, nonché iniziative di didattica bibliotecaria rivolta al suo utilizzo nell' ambito dell'insegnamento;
  • b)  applicare, nella classificazione, catalogazione e gestione del patrimonio librario e audiovisivo i corrispondenti sistemi in uso nelle biblioteche pubbliche della provincia, tenere almeno un catalogo alfabetico per autori e, in relazione all' ordine della scuola e alla grandezza della biblioteca, adottare, per i patrimoni rilevanti, anche un catalogo sistematico, un catalogo per soggetti e un catalogo per titoli. In caso di catalogazione automatizzata, la stessa è effettuata almeno per autori, materie, soggetti e titoli;
  • c)  essere accessibile durante le ore di lezione e in orario extrascolastico prestabilito;
  • d)  essere sistemata, di norma, in un locale centrale, sufficientemente spazioso e opportunamente arredato e tale da consentire lo svolgimento di lavori individuali, di gruppo o di classi.

(3) Il patrimonio minimo di libri di cui al comma 1, lettera c), deve essere posseduto dalle biblioteche scolastiche entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ovvero dall'istituzione della scuola stessa.

(4) Le scuole, ovvero i plessi scolastici, le cui biblioteche non soddisfano i requisiti indicati nel presente articolo, non possono essere ricompresi nel computo del numero minimo delle classi, ai sensi degli articoli 3, 5 e 7 della legge sulle biblioteche scolastiche.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActiona) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionArt. 1 (Biblioteche scolastiche come unità organizzative)
ActionActionArt. 2 (Requisiti minimi per le biblioteche scolastiche)
ActionActionNorme relative alle biblioteche interscolastiche, biblioteche di grandi scuole e alle scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca
ActionActionNorme relative ai direttori di biblioteca e al personale amministrativo delle biblioteche scolastiche
ActionActionNorma finale
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico