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In vigore al: 21/11/2014

a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III 1)
Statuto dell'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo per il gruppo linguistico tedesco

1)

Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.

TITOLO I
Obiettivi, compiti, istituzione

Art. 1 (Stato giuridico, denominazione, sede)

(1) L'istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione a aggiornamento educativo per il gruppo linguistico tedesco, istituito con legge provinciale 30 giugno 1987, n. 132) è un ente di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa. Esso è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale. Verrà in seguito denominato istituto pedagogico.

(2) L'istituto pedagogico ha la sua sede a Bolzano; può comunque svolgere la propria attività anche fuori sede.

2)

Riportata al n. XXXV - C/t.

Art. 2 (Compiti)

(1) Le attività dell'istituto pedagogico si svolgono in base ai compiti che gli sono stati assegnati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 132). Nell'ambito della sua attività l'istituto pedagogico svolge anche quei compiti peculiari che sono condizionati dalla particolare situazione culturale e sociale della Provincia di Bolzano. Sarà perciò data particolare attenzione ai problemi dell'educazione linguistica e all'educazione alla convivenza dei diversi gruppi linguistici.

(2) Su istanza degli ispettorati per le scuole materne e per la formazione professionale e di altre istituzioni pedagogiche, l'istituto pedagogico può assumere incarichi anche negli ambiti suddetti. L'istituto pedagogico può pertanto rendere agibili le sue attività e i suoi servizi al personale delle suddette istituzioni.

(3) Per svolgere i suoi compiti l'istituto pedagogico elabora programmi generali e dettagliati a seconda delle esigenze dei diversi gradi e tipi di scuola. Nell'elaborazione dei suddetti programmi l'istituto può chiedere la collaborazione di personale ed istituzioni specializzate sia nazionali che esteri.

2)

Riportata al n. XXXV - C/t.

Art. 3 (Istituzione)

(1) L'istituto pedagogico ha una sola sezione che si occupa degli interessi di tutti gli ordini e gradi delle scuole.

(2) In essa sono istituiti i servizi:

  • a)  ricerca pedagogica;
  • b)  sperimentazione e innovazione didattica;
  • c)  aggiornamento;
  • d)  documentazione e informazione;
  • e)  commissione permanente per l' insegnamento della seconda lingua secondo l'articolo 21.

(3) I suddetti servizi sono collegati tra di loro e affrontano compiti comuni.

(4) Per l'attuazione di compiti specifici possono essere costituite commissioni e gruppi di lavoro i cui incarichi sono limitati nel tempo.

TITOLO II
Organi dell'istituto

Art. 4 (Organi)

(1) L'istituto ha i seguenti organi:

  • a)  il consiglio direttivo;
  • b)  il presidente;
  • c)  il collegio dei revisori dei conti.

(2) La costituzione degli organi è regolata dalla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 132).

2)

Riportata al n. XXXV - C/t.

Art. 5 (Consiglio direttivo)

(1) Il consiglio direttivo delibera l'attività dell'istituto e prende le necessarie decisioni per la sua amministrazione e per l'assunzione del personale in conformità alle leggi vigenti.

(2) In particolare esercita le seguenti attribuzioni;

  • a)  elegge il presidente a maggioranza assoluta dei voti;
  • b)  approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti lo statuto e le sue modifiche;
  • c)  conferisce l' incarico di direttore a maggioranza assoluta dei suoi membri in accordo con la Giunta provinciale, con il Ministero della Pubblica Istruzione e con l'accordo della persona in questione;
  • d)  delibera il piano annuale delle attività dell' istituto, con l'indicazione delle relative spese e autorizza il presidente ad adottare tutti i necessari provvedimenti per l'attuazione dei programmi stabiliti;
  • e)  delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  • f)  delibera l' istituzione di commissioni e di gruppi di lavoro e designa i responsabili degli stessi;
  • g)  stabilisce i criteri generali per l' attribuzione di incarichi ed autorizza il presidente a stipulare contratti e convenzioni;
  • h)  chiede al Ministero della Pubblica Istruzione il comando di docenti delle università, di direttori e insegnanti delle scuole statali. Formula proposte per il relativo concorso ai sensi dell' articolo 28, 2° e 3° comma, del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89;
  • i)  dà il benestare per la scelta e l' assegnazione del personale messo a disposizione o comandato dall'Amministrazione provinciale per l'istituto pedagogico;
  • j)  può richiedere al Ministero della Pubblica Istruzione, tramite l' Intendenza Scolastica, la collaborazione del personale ispettivo delle scuole di tutti i gradi;
  • k)  delibera il regolamento interno e determina i criteri per l' impiego del personale e per la gestione e l'amministrazione dell'istituto pedagogico;
  • l)  entro i limiti fissati dalla Giunta provinciale stabilisce i gettoni di presenza e le eventuali indennità;
  • m)  d' intesa con la Giunta provinciale fissa un'adeguata indennità per prestazioni aggiuntive qualificate e in relazione als rispettivo impegno di lavoro;
  • n)  delibera i servizi che l' istituto pedagogico può offrire anche fuori sede;
  • o)  stabilisce la dotazione del fondo, che il responsabile del servizio economale - in seguito denominato economo - è autorizzato a spendere per spese minute d' ufficio e acquisti minimi;
  • p)  esamina i risultati delle attività svolte sulla base delle relazioni del presidente, del direttore, dei collaboratori dei servizi e dei responsabili delle commissioni;
  • q)  delibera ogni ulteriore provvedimento necessario al funzionamento dell' istituto pedagogico,
  • r)  delibera la gestione delle infrastrutture, compreso il servizio mensa e il servizio alloggi. 3)

(3) Alle sedute del consiglio direttivo partecipa il direttore senza diritto di voto. Il presidente può anche invitare altri esperti ossia relatori.

(4) I membri del consiglio direttivo assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive vengono proposti alla Giunta provinciale per la sostituzione.

3)

La lettera r) è stata aggiunta con D.P.G.P. 21 ottobre 1997, n. 3/16.1/17.1./18.1.

Art. 6 (Modalità di lavoro del consiglio direttivo)

(1) Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o un terzo dei membri del consiglio direttivo lo richieda per iscritto indicando gli argomenti da trattare.

(2) Il presidente convoca il consiglio direttivo ordinariamente con comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della seduta; in via straordinaria anche telefonicamente o telegraficamente. La convocazione può avvenire anche oralmente, se stabilito nella seduta precedente e a condizione che essa venga annotata nel protocollo e che i membri assenti vengano avvisati singolarmente.

(3) Se non stabilito diversamente, le delibere sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni sono espletate a scrutinio segreto quando si tratta di persone. Le delibere riguardanti l'articolo 5, lettere b) e c) e g), diventano effettive solo dopo l'accettazione della Giunta provinciale.

(4) Le delibere e gli atti devono essere firmati dal presidente.

Art. 7 (Il presidente)

(1) Il Presidente del consiglio direttivo rappresenta l'istituto pedagogico e adotta i provvedimenti per lo svolgimento dei compiti assegnati all'istituto in conformità alle disposizioni di legge e alle decisioni del consiglio direttivo.

(2) In particolare al presidente spettano le seguenti attribuzioni:

  • a)  convoca e presiede il consiglio direttivo;
  • b)  rappresenta legalmente l' istituto;
  • c)  firma le delibere del consiglio direttivo, i mandati di pagamento e gli ordini di incasso; inoltra agli organi competenti gli atti dell' istituto;
  • d)  stipula contratti e convenzioni previa autorizzazione del consiglio direttivo;
  • e)  nomina tra i membri del consiglio direttivo, il vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento, lo rappresenta;
  • f)  adotta i provvedimenti di particolare urgenza che vengono comunque sottoposti al consiglio direttivo nella sua prima seduta successiva per la ratifica;
  • g)  in collaborazione con il direttore intrattiene rapporti con autorità, scuole, università, istituti di ricerca e di cultura, in particolare con altri istituti pedagogici, con esperti, con enti ed altre imprese;
  • h)  partecipa alla conferenza generale dei presidenti degli IRRSAE;
  • i)  è responsabile delle pubblicazioni dell' istituto pedagogico;
  • j)  assieme al consiglio direttivo emana direttive per l' amministrazione e la gestione economica dell'istituto;
  • k)  cura i rapporti con i presidenti degli altri istituti pedagogici della Provincia e promuove incontri e sedute comuni.

(3) Alla scadenza del suo mandato, in caso di dimissione o di mozione di sfiducia appoggiata da due terzi dei consiglieri in carica, il presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo presidente.

Art. 8 (Revisori dei conti)

(1) Il collegio dei revisori dei conti, nominato dalla Giunta provinciale, ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto, di accertare la regolarità dei libri contabili e di effettuare riscontri di cassa. Tutto questo sarà registrato in un protocollo. Annualmente il collegio dei revisori dei conti presenta al consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta. Eventuali opposizioni dovranno essere comunicate alla Giunta provinciale.

(2) Nella sua prima seduta il collegio dei revisori dei conti elegge tra i membri effettivi il presidente.

(3) I membri effettivi del collegio sono invitati alle sedute del consiglio direttivo alle quali possono partecipare senza diritto di voto.

TITOLO III
Personale

Art. 9 (Generalità)

(1) Fanno parte del personale dell'istituto pedagogico il direttore, il personale comandato dallo Stato, esperti incaricati, collaboratori esterni, personale amministrativo provinciale ed anche eventualmente personale comandato delle scuole professionali materne.

(2) Il personale dell'istituto pedagogico risponde del proprio servizio al direttore.

Art. 10 (Direttore)

(1) Il direttore dirige l'attività dell'istituto pedagogico e del suo personale e risponde al consiglio direttivo in merito all'attuazione dei programmi di lavoro previsti.

(2) In particolare il direttore esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)  cura l' esecuzione delle delibere del consiglio direttivo;
  • b)  in collaborazione con il presidente intrattiene i contatti con autorità, scuole, università e istituzioni di ricerca e di cultura, in particolare con altri istituti pedagogici, con esperti, enti ed imprese;
  • c)  propone i membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
  • d)  coordina le attività dei servizi, commissioni e gruppi di lavoro;
  • e)  elabora il regolamento interno e lo sottopone all' approvazione del consiglio direttivo;
  • f)  dirige il personale dell' istituto pedagogico secondo il regolamento interno;
  • g)  provvede alla gestione amministrativa e contabile nell' ambito delle istruzioni del consiglio direttivo e del presidente;
  • h)  predispone insieme ai collaboratori il piano annuale delle attività, lo sottopone al consiglio direttivo per l' approvazione e riferisce sull'esecuzione del medesimo;
  • i)  predispone con il presidente il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  • j)  elabora e firma pareri;
  • k)  provvede alle pubblicazioni secondo i criteri del consiglio direttivo.

Art. 11 (Personale comandato)

(1) Il consiglio direttivo richiede al Ministero della Pubblica Istruzione l'assegnazione di personale comandato in un adeguato numero appartenente ai ruoli di personale docente e direttivo in servizio presso le scuole statali, le università o presso analoghe istituzioni scolastiche.

(2) Il comando avviene mediante concorso per titoli, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

(3) Il comando ha la durata di cinque anni; su richiesta del Consiglio direttivo può essere prorogato per altri cinque anni. Il comando, su richiesta dell'interessato, può aver termine dopo tre anni.

(4) Il direttore assegna i compiti al personale comandato, in conformità alle direttive del consiglio direttivo e tenendo conto dei risultati del concorso, degli interessi e delle particolari competenze dei vincitori del concorso e delle peculiari esigenze che scaturiscono dalle attività dell'istituto pedagogico.

(5) D'intesa con la Giunta provinciale il consiglio direttivo può corrispondere al personale comandato un'indennità in misura adeguata per prestazioni aggiuntive qualificate e in relazione al rispettivo impegno di lavoro.

Art. 12 (Esperti, collaboratori esterni e personale della Provincia comandato temporaneamente)

(1) Per lo svolgimento di particolari compiti il consiglio direttivo può affidare incarichi ad esperti sia nazionali che esteri.

(2) Nell'osservanza delle disposizioni legislative possono assumere incarichi anche insegnanti, direttori e ispettori delle scuole statali.

(3) La Giunta provinciale, d'accordo con il consiglio direttivo, può comandare anche personale che presta servizio nelle scuole professionali o materne.

Art. 13 (Amministrazione del personale)

(1) Per lo svolgimento dei compiti amministrativi dell'Istituto pedagogico la Provincia mette a disposizione il personale amministrativo ai sensi dell'articolo 10, 4° comma, della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 132). La scelta e l'assegnazione del personale provinciale avverrà d'intesa con il consiglio direttivo dell'istituto pedagogico.

(2) Il personale, di cui al 1° comma, costituisce la segreteria dell'istituto pedagogico ed esegue i compiti richiesti per l'amministrazione, la contabilità e lo svolgimento delle attività programmate dall'istituto.

2)

Riportata al n. XXXV - C/t.

Art. 14 (Regolamento interno)

(1) Il regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo regola gli obblighi di servizio e gli orari di tutto il personale dell'Istituto pedagogico. L'orario di servizio settimanale coincide con quello previsto per gli impiegati della Provincia.

(2) Il consiglio direttivo determina, per il personale dell'istituto, il limite massimo delle ore di lavoro straordinario. Il lavoro straordinario viene pagato secondo le disposizioni vigenti per il personale provinciale.

(3) Il consiglio direttivo fissa i criteri per l'effettuazione delle trasferte; le retribuzioni avvengono secondo le modalità e le tariffe vigenti per il personale provinciale.

(4) La valutazione del servizio del direttore e degli esperti viene data, se necessaria o richiesta, su proposta del presidente dal consiglio direttivo. La valutazione del resto del personale viene stabilita, se necessaria, dal direttore.

TITOLO IV
Modalità di lavoro dell'istituto pedagogico

Art. 15 (Servizi, commissioni e gruppi di lavoro)

(1) I compiti dell'istituto pedagogico vengono svolti dai servizi elencati nell'articolo 3, 2° comma, nonché da commissioni e gruppi di lavoro istituiti secondo le esigenze delle attività programmate.

(2) I coordinatori delle commissioni e dei gruppi di lavoro vengono nominati dal Consiglio direttivo. I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro vengono nominati dal presidente su proposta del direttore.

(3) I servizi e la commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua elaborano proposte per il programma delle attività, svolgono i compiti loro affidati e verificano i risultati del proprio lavoro. Essi possono servirsi della collaborazione di enti ed esperti come previsto dallo statuto.

(4) I singoli servizi e la commissione permanente preparano, perché siano adeguatamente pubblicati, materiali, relazioni e risultati di ricerche eseguiti da loro o in collaborazione con altri.

(5) Con l'approvazione del direttore, le sezioni e la commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua rendono disponibili agli interessati anche documenti, quali richieste, pareri, proposte, prese di posizione, analisi e relazioni.

(6) Tutti i servizi e la commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua fanno parte del servizio di consulenza che verrà istituito presso l'istituto pedagogico. Tale servizio offre a tutti gli interessati consulenza sia di ordine pedagogico-didattico, che di ordine tecnico ed organizzativo. I collaboratori dei servizi e delle commissioni possono fornire consulenza anche al di fuori dell'istituto.

Art. 16 (Servizio per la ricerca pedagogica)

(1) Il servizio per la ricerca pedagogica ha il compito di rivelare esigenze di ricerca sia in campo metodologico-didattico che in quello socio-culturale, di seguire gli sviluppi in ambito scolastico e di svolgere ricerche significative.

(2) Tutti i lavori di ricerca eseguiti dal personale devono essere orientati verso esigenze scolastiche di tipo pratico e verso l'innovazione didattica.

(3) I servizi si occupano anche dei progetti di ricerca eseguiti in collaborazione con altre istituzioni o persone che non fanno parte dell'istituto pedagogico.

Art. 17 (Servizio per la ricerca e l'innovazione didattica)

(1) Il servizio prende iniziative finalizzate all'innovazione pedagogica e didattica, promuove e segue la sperimentazione scolastica e adotta tutti i provvedimenti previsti in merito dalla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 132).

(2) La sezione sviluppa, esamina e divulga materiale pedagogico-didattico e unità didattiche. Elabora inoltre proposte per lo sviluppo e l'uso di materiale didattico e per la dotazione di mezzi audiovisivi ed elettronici in favore delle scuole.

(3) La sezione elabora progetti per l'aggiornamento dei programmi di insegnamento e degli orari dei diversi ordini e gradi scolastici nonché pareri tecnici.

(4) Il servizio promuove e cura i progetti di sperimentazione scolastica in atto offrendo consulenza e collaborazione; ma può anche promuovere di propria iniziativa nuovi progetti. Assieme ai collegi dei docenti competenti il servizio verifica i progetti in corso.

(5) Al fine di curare i progetti di sperimentazione scolastica verrà costituita una commissione che formula anche i pareri tecnici, secondo l'articolo 2, 1° comma, lettera b), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.

2)

Riportata al n. XXXV - C/t.

Art. 18 (Servizio per l'aggiornamento degli insegnanti)

(1) D'intesa con l'Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca, il servizio elabora linee generali per l'aggiornamento degli insegnanti.

(2) In accordo con altri servizi, è compito di detto servizio rilevare le necessità nel campo dell'aggiornamento e di stabilire priorità in collaborazione con gli ispettori e con le associazioni professionali degli insegnanti.

(3) Progetta, organizza e cura, anche in collaborazione con enti educativi nazionali ed esteri, l'aggiornamento, sia nei suoi aspetti generali sia in quelli professionali, per insegnanti e direttori soprattutto in aree che non sono coperte da altri enti che curano l'aggiornamento.

(4) In collaborazione con altri enti promuove ed organizza l'aggiornamento dei relatori, formatori e coordinatori dei seminari per l'aggiornamento degli insegnanti.

(5) Offre consulenza e sostegno alle scuole, alle istituzioni, agli uffici e alle associazioni che si occupano dell'aggiornamento degli insegnanti o che organizzano servizi analoghi. Offre loro, su specifica richiesta, aiuto a livello professionale, didattico ed organizzativo.

(6) Assume iniziative per una completa e sistematica formazione di base degli insegnanti come per la formazione degli insegnanti addetti a particolari funzioni. Offre la sua collaborazione anche ad altre istituzioni che perseguono i medesimi obiettivi.

(7) Una commissione costituita all'interno del servizio in cui sono rappresentati gli ispettori e le associazioni professionali degli insegnanti, accoglie e valuta le proposte di aggiornamento degli insegnanti e dei direttori, presentate dai collegi dei docenti e dai vari enti che curano l'aggiornamento.

(8) La commissione elabora ogni anno il progetto del piano provinciale di aggiornamento, nel quale, accanto alle altre proposte, include anche le iniziative progettate dall'Istituto stesso. Presenta inoltre proposte in merito all'attuazione degli interventi e al relativo affidamento. Tale progetto verrà presentato all'Intendente per la scuola in lingua tedesca.

(9) Il servizio controlla l'esecuzione di ogni iniziativa di aggiornamento e ne valuta i risultati, fermo restando le competenze degli ispettori, dei direttori e del collegio dei docenti.

Art. 19 (Servizio per la documentazione e l'informazione)

(1) Il servizio di documentazione e informazione raccoglie e distribuisce materiale didattico e pedagogico finalizzato alla ricerca pedagogica, all'innovazione didattica e all'aggiornamento degli insegnanti.

(2) Cura la documentazione dell'attività dell'Istituto sia a livello di pubblicazione che di distribuzione.

(3) Il servizio coordina l'elaborazione di libri scolastici e di testi per l'insegnamento e ne favorisce la pubblicazione presso le case editrici.

(4) Il servizio si interessa di tutte le questioni a proposito dei diritti d'autore concernenti la pubblicazione di testi e di estratti.

(5) Il servizio collabora con istituzioni, accademie ed università sia nazionali che estere per assicurare così la creazione e la raccolta di materiale bibliografico e specifico nonché lo scambio dei risultati di analisi e di ricerca nell'ambito della scuola.

Art. 20 (Ordinamento della biblioteca)

(1) La biblioteca costituita all'istituto serve soprattutto come biblioteca di studio ai gruppi di lavoro e ai gruppi che elaborano progetti. All'interno della biblioteca verrà istituita anche una sezione per la documentazione dell'attività dell'istituto. Oltre a ciò verrà formata una raccolta che presenta anche i materiali didattici e i testi scolastici usati nella Provincia di Bolzano. La raccolta serve quale centro di sussidi didattici per informare e consigliare sia scuole che insegnanti.

(2) Nell'ordinamento per l'uso della biblioteca viene stabilito quali testi possono essere presi in prestito e quali invece restano nella biblioteca per consultazione.

(3) Possono usare la biblioteca e il centro di documentazione anche i collaboratori di altri istituti pedagogici; previo accordo con il direttore possono valersi anche della collaborazione del servizio di documentazione.

(4) Le norme dettagliate sull'uso della biblioteca verranno elaborate dal servizio per la documentazione e l'informazione e approvate poi dal Consiglio direttivo.

Art. 21 (Commissione per l'insegnamento della seconda lingua)

(1) Presso l'istituto pedagogico verrà costituita una Commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua formata dai collaboratori comandati e da altri esperti di educazione linguistica. La commissione si occupa di tutto ciò che concerne l'insegnamento della seconda lingua nella scuola di lingua tedesca. In particolare, la commissione esaminerà le esigenze di questo settore, promuoverà aggiornamenti, seguirà e stimolerà ricerche, elaborerà e distribuirà materiale didattico.

(2) Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, coopera con tutti i servizi dell'istituto pedagogico. Cura inoltre la collaborazione con l'ispettore per l'insegnamento della seconda lingua e con la corrispondente commissione dell'istituto pedagogico italiano.

(3) Il coordinatore della commissione per l'insegnamento della seconda lingua deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

Art. 22 (Accordi e contratti)

(1) Gli accordi e contratti vengono stipulati in conformità alle leggi vigenti in materia e secondo i criteri stabiliti dal consiglio direttivo e approvati dalla Giunta provinciale. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'istituto pedagogico.

TITOLO V
Gestione amministrativa e contabile

Art. 23 (Esercizio finanziario)

(1) L'istituto pedagogico finanzia le sue attività:

  • a)  con il contributo annuo di finanziamento della Provincia;
  • b)  con gli introiti derivanti da eventuali donazioni, lasciti e altre elargizioni;
  • c)  con i contributi di enti pubblici e privati;
  • d)  con i proventi derivanti dalla cessione di pubblicazione;
  • e)  con le rimunerazioni per servizi prestati dall' istituto pedagogico a favore di istituzioni pubbliche e private;
  • f)  con qualunque altro introito che consenta all' istituto di perseguire le proprie finalità.

Art. 24 (Bilancio di previsione e conto consuntivo)

(1) L'esercizio finanziario dell'istituto inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

(2) Il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione del bilancio e il conto consuntivo vengono presentati alla Giunta provinciale per l'approvazione. I relativi provvedimenti dovranno essere inoltrati alla Giunta provinciale entro i termini previsti dall'articolo 16, 3° comma, della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 132).

2)

Riportata al n. XXXV - C/t.

Art. 25 (Esercizio provvisorio)

(1) Qualora il bilancio di previsione dell'istituto non sia approvato dalla Giunta provinciale prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili, entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

(2) Tali limiti non si applicano al pagamento di spese obbligatorie.

Art. 26 (Fondo di riserva)

(1) Nel bilancio di previsione è previsto, tra le spese, un fondo di riserva per provvedere alle nuove e maggiori spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio.

(2) A carico di detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma il fondo deve essere utilizzato solo per integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli del bilancio.

Art. 27 (Servizio di tesoreria)

(1) Il servizio di tesoreria dell'istituto pedagogico è espletato dall'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 28 (Ordini di incasso)

(1) Le entrate dell'istituto pedagogico vanno versate direttamente al tesoriere e sono riscontrate mediante ordini di incasso a firma del presidente e del direttore.

Art. 29 (Ordini di pagamento)

(1) I pagamenti dell'istituto sono effettuati mediante ordini di pagamento a firma del presidente e del direttore.

Art. 30 (Acquisti e servizi)

(1) Agli acquisti ed i servizi deve precedere la relativa delibera del consiglio direttivo.

(2) Alla delibera devono essere allegate le offerte di più ditte interpellate.

(3) In deroga a queste disposizioni possono essere effettuati acquisti e servizi in economia fino ad un massimo di spesa stabilito dal consiglio direttivo, se sussiste la convenienza di eseguirli direttamente. La relativa autorizzazione del consiglio direttivo può essere anche successiva.

Art. 31 (Servizio di economato)

(1) In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 30 il Consiglio direttivo per provvedere al pagamento in contanti delle spese d'ufficio e delle altre spese, per le quali sussiste l'urgenza o la convenienza di eseguirle direttamente, costituisce un fondo di anticipazione a nome dell'economo.

(2) L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.

(3) Quando il fondo sia prossimo ad esaurirsi l'economo presenta il rendiconto delle spese sostenute, raggruppate con riferimenti ai corrispondenti capitoli di bilancio, le quali saranno a lui rimborsate con mandati a suo favore. Al termine dell'esercizio la persona responsabile deve versare al tesoriere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento all'apposito capitolo di bilancio fra le entrate per partite di giro.

Art. 32 (Inventario)

(1) L'istituto pedagogico è obbliagto a tenere e ad aggiornare l'inventario dei propri beni.

(2) Non è consentito il pagamento di fatture relative alla fornitura di beni durevoli se gli stessi beni non sono stati assunti in carico nell'inventario.

Art. 33 (Altre norme applicabili)

(1) Per quanto non previsto dal presente statuto per la gestione del bilancio e del patrimonio dell'istituto si applicano le norme vigenti per la Provincia Autonoma di Bolzano.

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