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In vigore al: 21/11/2014

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 191)
Regolamento d'esecuzione degli articoli 23, 24 e 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 : "Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro" 2)

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1)

Pubblicato nel suppl.Ord, n. 1 al B.U. 16 ottobre 1990, n. 47.

2)

Il titolo è stato modificato dall'art. 5 del D.P.G.P. 21 luglio 1994, n. 33.

Art. 2 (Attribuzioni degli esperti della sicurezza del lavoro)

(1) Gli esperti della sicurezza del lavoro hanno il compito di coadiuvare il datore di lavoro nelle problematiche attinenti alla sicurezza del lavoro, compresa la configurazione ergonomica corretta del posto di lavoro. Essi in particolare:

  • a)  consigliano il datore di lavoro e le persone comunque responsabili della tutela del lavoro e della prevenzione degli infortuni:
    • 1)  sulla progettazione, esecuzione e manutenzione degli impianti aziendali e delle attrezzature e impianti a destinazione sociale e sanitaria;
    • 2)  sull' acquisizione di mezzi tecnici di lavoro e sulla introduzione di procedimenti e di sostanze di lavorazione;
    • 3)  sulla scelta e sulla sperimentazione dei mezzi personali di protezione;
    • 4)  sulla configurazione di posti e dell' ambiente di lavoro, dello svolgimento del lavoro e su tutte le problematiche dell'ergonomia;
  • b)  controllano dal punto di vista della sicurezza, gli impianti produttivi ed i mezzi tecnici di lavoro, specialmente prima della loro messa in esercizio, nonché i procedimenti produttivi specialmente prima della loro introduzione;
  • c)  vigilano sul rispetto della normativa a tutela del lavoro e della prevenzione degli infortuni, ed in particolare:
    • 1)  accendono ai posti di lavoro a intervalli regolari e comunicano al datore di lavoro o alla persona responsabile per la tutela del lavoro e la prevenzione degli infortuni, le deficienze riscontrate, e propongono i provvedimenti per l' eliminazione delle stesse, e agiscono per la realizzazione dei relativi provvedimenti;
    • 2)  richiamano l' attenzione sull'utilizzazione dei mezzi personali di protezione,
    • 3)  studiano le cause degli infortuni sul lavoro, elaborano e quantificano i risultati dello studio e propongono al datore del lavoro i provvedimenti per la prevenzione di simili infortuni;
  • d)  agiscono affinché tutti i lavoratori dell' azienda si comportino conformemente alle esigenze della tutela del lavoro e della prevenzione degli infortuni, informando in special modo i lavoratori sui rischi di infortunio e per la salute cui essi sono esposti durante il lavoro, e sui mezzi ed i provvedimenti per proteggersi da tali rischi;
  • e)  collaborano nell' istruzione degli incaricati della sicurezza del lavoro.

(2) Gli esperti della sicurezza del lavoro di primo grado sono autorizzati ad:

  • a)  eseguire tutte le verifiche a macchine, impianti e apparecchi previste dalla norme di prevenzione degli infortuni o da altre norme di sicurezza; tali verifiche hanno valore a tutti gli effetti di legge;
  • b)  effettuare le verifiche a macchine, impianti e apparecchi, ai sensi dell' articolo 27 delle legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, qualora gli uffici provinciali competenti non le abbiano già eseguite entro i termini di scadenza;
  • c)  assistere, o per sua delega rappresentare, il datore di lavoro o il legale rappresentante dell' azienda nei ricorsi e nelle trattative con gli uffici pubblici e con gli organi di vigilanza in materia di tutela del lavoro;
  • d)  esercitare i compiti di esperto della sicurezza in aziende di ogni grandezza e di ogni classe di pericolo.

(3) Gli esperti della sicurezza del lavoro di secondo grado sono autorizzati ad:

  • a)  eseguire le verifiche a macchine, impianti ed apparecchi previste dalle norme di prevenzione degli infortuni od a altre norme di sicurezza, che presuppongono il grado di istruzione secondaria; tali verifiche hanno valore a tutti gli effetti di legge;
  • b)  effettuare le verifiche a macchine, impianti ed apparecchi ai sensi dell' articolo 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 qualora gli uffici provinciali competenti non le abbiano già eseguite entro il termine di scadenza;
  • c)  assistere o per sua delega rappresentare, il datore di lavoro, il legale rappresentante dell' azienda nei ricorsi e nelle trattative con gli uffici pubblici e con gli organi di vigilanza in materia di tutela del lavoro;
  • d)  esercitare i compiti di esperto della sicurezza in azienda di ogni grandezza, se non vi sono rischi particolari, oppure in aziende con numero di dipendenti non superiore a 1600 se vi sono rischi specifici.

(4) Gli esperti della sicurezza del lavoro di terzo grado sono autorizzati ad:

  • a)  eseguire le verifiche a macchine, impianti ed apparecchi, previste dalle norme di prevenzione degli infortuni o altre norme di sicurezza, per le quali non è richiesto il grado di istruzione secondaria, nè universitario; tali verifiche hanno valore a tutti gli effetti di legge;
  • b)  effettuare le verifiche a macchine, impianti ed apparecchi, ai sensi dell' articolo 27 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, qualora gli uffici provinciali competenti non le abbiano già eseguite entro i termini di scadenza;
  • c)  esercitare il compito di esperto della sicurezza in aziende di ogni grandezza, se non vi sono rischi particolari, in aziende con non più di 50 dipendenti se vi sono rischi specifici.

(4/bis)  4)

(5) Le verifiche di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere effettuate secondo le procedure di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1959, nonché secondo le istruzioni tecniche degli uffici provinciali competenti. I verbali di verifica devono essere conformi ai modelli allegati sotto C), D), E), F), G), H) e I) al presente regolamento.

(6) Gli esperti della sicurezza, nell'esercizio del loro compito di promozione, di ricerca, di elaborazione e di attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni e di tutela del lavoro, hanno facoltà di consultare i lavoratori, e le loro rappresentanze sindacali, al fine di raccoglierne le osservazioni, le indicazione e le proposte.

(7) Gli esperti della sicurezza, a richiesta dei lavoratori, o delle loro rappresentanze sindacali o aziendali, forniscono informazioni circa le norme di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché circa le norme tecniche specifiche con contenuto di sicurezza.

4)

Il comma 4/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.P. 23 settembre 2004, n. 33, e successivamente abrogato dall'art. 1 del D.P.P. 24 maggio 2007, n. 29.

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