Pubblicato nel B.U. 18 aprile 1989, n. 19.
(1) Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza.
(2) Non sono ammessi al secondo anno di corso o all'esame di diploma coloro che non abbiano frequentato almeno un terzo delle lezioni teoriche o del tirocinio pratico.
(3) I docenti verificano regolarmente il profitto degli allievi.
(4) Al termine dell'insegnamento delle singole materie l'idoneità dell'allievo ad essere ammesso al corso successivo o a sostenere l'esame di diploma è valutata da una commissione della quale fanno parte:
(5) Funge da verbalizzante il segretario del corso.