(1) Le operazioni di riempimento, preparazione e travaso della miscela devono essere condotte in modo tale da evitare qualsiasi spandimento sul suolo e nelle acque.
(2) È vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione degli antiparassitari nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi o fontane pubbliche.
(3) Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere smaltite esclusivamente sul proprio terreno.