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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 261)
Utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige 2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 31 ottobre 1989, n. 47.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 15 gennaio 2001, n. 2.

Art. 5

(1) All'esterno dell'edificio in cui il Consiglio provinciale ha la sua sede centrale, alla sinistra della bandiera dell'Unione europea e di quella della Repubblica italiana, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, per il tempo in cui il Consiglio provinciale esercita le proprie funzioni ed attività, nonché in occasione delle seguenti ricorrenze:

  1. 7 gennaio (festa del tricolore)
  2. 11 febbraio (patti lateranensi)
  3. 25 aprile (anniversario della Liberazione)
  4. 1° maggio (festa del lavoro)
  5. 9 maggio (giornata d'Europa)
  6. 2 giugno (festa della Repubblica)
  7. 28 settembre (anniversario dell'insurrezione popolare di Napoli)
  8. 4 ottobre (Solennità dei Santi Patroni d'Italia)
  9. 24 ottobre (ONU)
  10. 4 novembre (festa dell'Unità nazionale)
  11. eventuali altre ricorrenze stabilite di volta in volta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

(2) All'esterno del palazzo provinciale I, sede della Giunta provinciale e del Presidente della Provincia, secondo le modalità ed in occasione delle ricorrenze elencate al comma 1, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

(3) All'esterno degli edifici sedi di direzione delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, secondo le modalità ed in occasione delle ricorrenze elencate al comma 1, nonché nei giorni di lezione ed esame, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

(3/bis) Il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è esposto, secondo le modalità di cui al comma 1, all'esterno degli edifici delle sezioni elettorali durante le consultazioni provinciali.6)

(4) In occasione di visite di autorità o delegazioni nazionali o straniere, statali o regionali, l'edificio in cui ha la sua sede centrale il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale o il Presidente della Provincia, a seconda dell'organo provinciale dal quale promana l'invito, può essere imbandierato, collocando, qualora le bandiere da esporre siano in numeri pari, in prima posizione la bandiera italiana, quindi, in ordine, la bandiera europea, la bandiera dello Stato o della Regione ospite ed infine il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e, qualora le bandiere da esporre siano in numero dispari, in prima posizione la bandiera europea, al centro la bandiera italiana, in ultima posizione il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e nelle residue posizioni le altre bandiere.

(5) Della corretta esposizione delle bandiere e del gonfalone di cui al presente articolo risponde il consegnatario dell'edificio da imbandierarsi.

(6) In occasione di cerimonie e pubbliche funzioni, a cui partecipano il Presidente o componenti la Giunta provinciale in rappresentanza ufficiale della Provincia, può essere utilizzato il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e portato da dipendenti provinciali appartenenti al corpo forestale.6)

(6/bis) Il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano è esposto altresì, unitamente alla bandiera della Repubblica italiana, a quella dell’Unione europea e a quella comunale, all’esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organi collegiali comunali, in occasione e per il tempo delle riunioni degli stessi. 7)

 

6)
L'art. 5 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 15 gennaio 2001, n. 2; il comma 3/bis è stato successivamente inserito dall'art. 1 del D.P.P. 14 aprile 2003, n. 13.
7)
L'art. 5, comma 6/bis, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 28 giugno 2012, n. 22.
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