Pubblicato nel B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, sia i dipendenti di ruolo che quelli non di ruolo dei servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali e di quelli gestiti direttamente dalla Provincia. Possono altresì beneficiare dei predetti contributi coloro che al momento della presentazione della domanda non operino nel servizio sanitario pubblico, fatta salva l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 7 della predetta legge provinciale, sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 2.