Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 1988, n. 58.
(1) Per la concessione degli assegni mensili, di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, gli interessati devono presentare all'ufficio provinciale per la formazione del personale sanitario e per l'educazione sanitaria apposita domanda in carta legale, allegando i seguenti documenti:
(2) I biologi ammessi al tirocinio pratico hanno comunque l'obbligo di osservare l'orario di lavoro dei biologi del servizio sanitario pubblico.
(3) Gli assegni mensili vengono corrisposti dall'amministrazione provinciale dietro presentazione degli attestati di frequenza del tirocinio pratico (copia del libretto diario, rilasciato dalla competente università, da cui risultano le ore del tirocinio pratico effettivamente svolte).