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In vigore al: 21/11/2014

m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 71)
Regolamento di attuazione alla legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 1986, n. 23.

Art. 12 (Misure speciali a favore dei titolari di aziende agricole situate in situazioni estreme)

(1) A favore dei titolari di aziende agricole, rispetto ai quali sussistono almeno cinque dei requisiti caratterizzanti la posizione in situazioni estreme di cui al seguente comma e comprendenti comunque i presupposti ivi previsti sotto le lettere a) e g), la Giunta provinciale può concedere per le finalità previste nel precedente articolo contributi in conto capitale fino all'importo massimo del 75% della spesa ammessa o contributi annui o semestrali costanti posticipati fino alla misura corrispondente a quella necessaria per l'intera copertura degli interessi sulla spesa ammessa.

(2) Agli effetti del presente articolo, il titolare di un'azienda agricola si trova in una situazione estrema, quando sussistono i seguenti presupposti:

  1. l'azienda del titolare ha almeno 5 UBA, ovvero consente con il foraggio prodotto sulla propria superticie il mantenimento della stessa quantità di bestiame;
  2. il punteggio in base alla scheda aziendale è superiore a 60;
  3. il patrimonio zootecnico dell'azienda è inferiore a 15 UBA;
  4. la produzione forestale dell'azienda ovvero il diritto di legnatico del suo titolare è inferiore a 30 m³ all'anno;
  5. il titolare dell'azienda ha almeno due persone a carico;
  6. il titolare dell'azienda ha una ridotta capacità lavorativa;
  7. il titolare dell'azienda e/o il suo coniuge non percepisce alcun reddito diverso da quello agricolo.

(3) La Giunta provinciale può concedere a titolari di aziende agricole un contributo in conto capitale per gli scopi di cui all'articolo 11 nella misura massima del 65% della spesa ammessa a finanziamento a condizione che:

  1. il patrimonio zootecnico dell'azienda sia compreso tra cinque a 25 UBA;
  2. il punteggio in base alla scheda aziendale superi i 55 punti;
  3. la produzione forestale dell'azienda ovvero il diritto di legnatico del titolare sia inferiore a 50 m³ annuali;
  4. né il titolare, né il consorte svolgano lavoro subordinato a tempo pieno o siano in possesso di una licenza per attività commerciale, esclusa l'attività agrituristica. 12)
12)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.G.P. 2 marzo 1993, n. 7.
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