Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) La direzione scientifica del corso è affidata al primario di reparto ospedaliero di ostetricia presso il quale ha sede il corso. Egli sovrintende allo svolgimento dell'attività didattica, distinta in formazione scientifica e formazione pratico-professionale, e coordina la collaborazione dei vari reparti interessati al tirocinio pratico.
(2) I compiti organizzativi e gestionali sono svolti dall'ente gestore attraverso un responsabile ad hoc incaricato, che si occuperà anche dell'assistenza agli allievi, durante le attività del corso.
(3) Possono essere nominati docenti della scuola per ostetriche, qualora esperti, in possesso anche di capacità didattiche e pedagogiche:
(4) Del tirocinio pratico è responsabile una maestra ostetrica.