Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Col presente regolamento viene disciplinata, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di ostetriche.
(2) La formazione professionale delle ostetriche rientra nella materia dell'istruzione artigiana e professionale ed è regolata quindi dall'articolo 117 della Costituzione e dagli articoli 8, punto 29), e 9, punto 10), del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", mentre la riserva statale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità" è da intendersi limitata alla disciplina giuridica della professione, dell'esercizio della stessa, del profilo professionale, del mansionario e del collegio professionale.