Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Il numero massimo e minimo ammissibile di allievi per corso viene stabilito dalla Giunta provinciale.
(2) Qualora il numero degli aspiranti ammissibili sia superiore al numero massimo stabilito, la precedenza sarà data a chi possiede la maggior anzianità di servizio in qualità di infermiere; a parità di punteggio la precedenza è data al più anziano di età.
(3) Qualora il numero degli aspiranti della lingua nella quale il corso viene tenuto, sia inferiore al numero dei posti, possono essere ammessi aspiranti dell'altro gruppo linguistico che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto per la carriera di concetto, i quali saranno ammessi secondo il suddetto ordine di precedenza.