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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 181)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Profili professionali per le attività di commesso di vendita, commesso di vendita di alimentari, commesso di vendita di abbigliamento, libraio, droghiere e operatore d'ufficio e durata dei periodi di apprendistato e della scuola professionale"

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1)

Pubblicato nel B. U. 2 novembre 1983, n. 56.

Art. 2 (Commesso di vendita di alimentari/commessa di vendita di alimentari)

(1) Il profilo professionale del commesso di vendita alimentari comprede le seguenti attività, conoscenze e tecniche;

  • -  consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l' uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
  • -  conoscenze relative all' adeguato e corretto magazzinaggio di generi alimentari;
  • -  capacità di preparare, confezionare e guarnire i prodotti p. e. di panetteria, di pasticceria e di macelleria;
  • -  conoscenze circa l' impiego ed il trattamento di utensili e di altre attrezzature utilizzati nella vendita;
  • -  conoscenze sulla composizione, produzione, preparazione e sull' uso dei generi in vendita (tabelle merceologiche da I a VIII);
  • -  informazione riguardante gli articoli di ricambio e gli accessori;
  • -  informazione riguardante le novità offerte sul mercato;
  • -  rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
  • -  imballaggio e consegna delle merce;
  • -  comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
  • -  accettazione di ordinazioni;
  • -  disbrigo di lavori di inventario;
  • -  tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
  • -  redigere inventari e note delle commissioni;
  • -  capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell' acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
  • -  curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenza degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
  • -  conoscenza e capacità relative all' esecuzione di lavori ornamentali;
  • -  conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;
  • -  capacità per quanto riguarda l' uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
  • -  conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo; - capacità riguardante l' indicazione del prezzo;
  • -  conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alla modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
  • -  conoscenze delle disposizioni in materia del commercio ed annonaria e di norme e regolamenti in quanto concernenti la vendita;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
  • -  conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo e quella della scuola professionale di due anni.