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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. 91)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano"

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1)

Pubblicato nel B.U. 1° giugno 1982, n. 25.

Art. 7

(1) Il presidente della commissione d'esame deve avere cura affinché durante l'esecuzione della prova pratica i candidati siano accuratamente vigilati onde evitare che aiuti estranei influiscano sullo svolgimento della prova.

(2) I candidati che si presentano in ritardo alla prova pratica possono ugualmente essere ammessi, se ciò non disturba lo svolgimento dell'esame e se il tempo a disposizione per l'esecuzione della prova d'esame appare sufficiente. La decisione in merito è adottata dalla commissione.

(3) I candidati che durante l'esame non si attengono alla istruzioni della commissione, possono, dopo opportuno ammonimento, essere sospesi dall'esame. In tal caso dovrà essere ripetuta la rispettiva parte dell'esame.