Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 1983, n. 9.
(1) Allo scopo di assicurare il segreto d'ufficio e professionale le cartelle degli utenti ed ogni altro documento personale devono essere scrupolosamente custoditi in appositi schedari o armadi chiusi a chiave.
(2) Ai suddetti schedari o armadi possono accedere solo i componenti l' équipe del consultorio.