(1) Esercizi alberghieri ai sensi dell'articolo 42, undicesimo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, sono considerati gli esercizi ricettivi ed i ristoranti elencati nell'articolo 174, lettera a), c) ed e) del Regio Decreto del 6 maggio 1949, n. 635, regolamento di esecuzione al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza.
(2) Gli esercizi ricettivi possono essere ampliati come segue:
(3) L'ampliamento qualitativo consiste nella realizzazione o nel miglioramento dei necessari servizi, come servizi igienico-sanitari, sale da pranzo, cucine e simili.
(4) In ogni caso devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) altezza consentita: come prescritta dal piano urbanistico comunale; può tuttavia raggiungere l' altezza dell'edificio esistente;
- b) l' indicazione dei posti di parcheggio;
- c) distanza dai confini: non inferiore alla metà dell' altezza dell'edificio.
(5) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici, i quali in data 24 ottobre 1973 non erano ancora adibiti ad esercizio alberghiero, a condizione che:
- a) la relativa concessione edilizia prima di tale data sia stata rilasciata allo scopo espresso della costruzione di un esercizio alberghiero e che il progetto era conforme a tutte le disposizioni urbanistiche;
- b) la costruzione degli edifici sia stata regolarmente eseguita in conformità alla concessione stessa.